Sentenza n. 202600020/2026
Silenzio Su Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente la Questura o la Prefettura territoriale, al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'amministrazione ha mantenuto il silenzio sulla richiesta, omettendo di pronunciarsi entro i termini di legge previsti. A fronte di tale inerzia, il ricorrente ha proposto ricorso in via giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. Nel corso del giudizio, anteriormente alla pronuncia della sentenza, la situazione ha subìto un mutamento, con conseguente venir meno della controversia tra le parti.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è regolata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, Testo Unico sull'immigrazione, integrato da successive modifiche normative e dalla disciplina europea sulla mobilità dei lavoratori. L'istituto del silenzio-rifiuto, disciplinato dalla Legge 241 del 1990, prevede che in assenza di risposta dell'amministrazione entro i termini fissati, la domanda si intende respinta, fatto salvo che la legge speciale non disponga diversamente. Il permesso di soggiorno costituisce provvedimento amministrativo vincolato nei presupposti di legge e discrezionale nella gestione dei tempi procedimentali e delle modalità di verifica della documentazione prodotta.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione rispetto alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In particolare, era in discussione se tale silenzio dovesse qualificarsi come silenzio-rifiuto secondo il meccanismo di cui alla Legge 241 del 1990 e se l'amministrazione avesse correttamente applicato i termini procedimentali previsti dalla normativa speciale in materia di stranieri. La questione rivestiva rilevanza tanto per il ricorrente, che si trovava in condizione di incertezza giuridica circa il suo status, quanto per il sistema amministrativo nel suo complesso, in quanto toccava il principio del diritto a una risposta amministrativa nei tempi dovuti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha rilevato che durante il corso del procedimento giurisdizionale la materia del contendere è venuta meno, circostanza che in diritto amministrativo determina l'assorbimento della controversia e la dichiarazione di cessazione della materia contesa. Questo accade quando l'oggetto della lite perde attualità, sia perché l'amministrazione ha provveduto a dare riscontro all'istanza, sia perché il ricorrente ha ottenuto la pronuncia amministrativa richiesta, sia per altri motivi che neutralizzano l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Dinanzi a tale mutamento di circostanze fattuali, il Tribunale ha ritenuto opportuno concludere il giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia contesa anziché sottrarsi alla propria funzione giurisdizionale con una pronuncia nel merito potenzialmente priva di efficacia pratica.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo così l'estinzione del ricorso senza necessità di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa originaria. Tale pronuncia determina l'estinzione del giudizio amministrativo e preclude l'accertamento dei diritti delle parti, pur mantenendo salva la possibilità per il ricorrente di intraprendere ulteriori azioni qualora l'interesse sia nuovamente compromesso. La decisione produce l'effetto di mettere fine al procedimento giurisdizionale pur riconoscendo che la questione non è stata risolta sul piano del merito.
Massima
Quando nel corso del procedimento amministrativo la questione controversa perde attualità e concretezza per mutamento delle circostanze fattiche, il Tribunale amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore Daniele Busico, Primo Referendario Claudia Micelli, Referendario per l'annullamento - del silenzio serbato sulla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dalla ricorrente in data 17.04.2024; per l’accertamento - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in relazione all’istanza; e per la condanna al risarcimento del danno da ritardo sul ricorso numero di registro generale 145 del 2025, proposto dal sig. Hasim Wahab, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Cancemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Gorizia, nelle persone - rispettivamente - del Ministro e del Questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Trieste, Piazza Dalmazia n.1, sono ex lege domiciliati; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Gorizia; Visti tutti gli atti della causa; Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Presidente Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione I^), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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