Sentenza n. 202600247/2026
Annullamento Provvedimento Cat. A.12/25/imm./ii^sez./cont./nr. 046 Reg. Del 17/03/2025 Notificato Il 02/04/2025 Di Revoca Permesso Di Soggiorno Ce Per Soggiornanti Di Lungo Periodo.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, categoria che rappresenta una forma di protezione amministrativa riconosciuta dal diritto dell'Unione Europea agli stranieri che risiedono legalmente e stabilmente nel territorio dello Stato membro, è stato destinatario di un provvedimento amministrativo di revoca del permesso medesimo, emanato dalla competente autorità di polizia amministrativa (verosimilmente una Questura o Prefettura della Liguria). Il ricorrente, considerando il provvedimento illegittimo, ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria al fine di ottenerne l'annullamento. Durante lo svolgimento del giudizio, tuttavia, si è verificato un evento esterno al processo che ha fatto venire meno l'interesse concreto alla tutela giurisdizionale, rendendo superflua la pronuncia del collegio sulla questione di fondo.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e dalle disposizioni attuative derivanti dalla Direttiva dell'Unione Europea 109/2003, che ha introdotto la categoria speciale del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo di permesso, conferito secondo procedure stabilite per legge, riconosce allo straniero una condizione giuridica equiparata a quella dei cittadini comunitari per numerosi aspetti della vita civile, sociale e lavorativa. L'amministrazione può revocare il permesso solo per motivi tassativamente individuati dalla norma, prevalentemente legati a comportamenti che rappresentino una minaccia all'ordine pubblico o motivi di sicurezza. La revoca deve seguire i principi del procedimento amministrativo, incluso il diritto del soggetto colpito di presentare deduzioni difensive prima dell'emissione del provvedimento definitivo.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di revoca argomentando presumibilmente che esso fosse stato adottato in carenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge, in violazione del diritto di difesa, o per motivi non substantivi ma strumentali. Egli chiedeva al giudice amministrativo di sindicare il provvedimento e di verificare se l'Amministrazione avesse agito secondo i poteri conferitigli dalla norma o se invece avesse abusato dell'esercizio del potere medesimo. La questione toccava il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione in materia di sicurezza e l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali dello straniero, particolarmente rilevanti quando la revoca incide sulla permanenza legale sul territorio nazionale e sulla conseguente perdita di protezione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, durante lo scrutinio della controversia, ha constatato che gli elementi di fatto che avevano originato il ricorso erano venuti progressivamente meno nel corso del procedimento giudiziario. Tale evento, posteriore all'emanazione del provvedimento impugnato ma antecedente alla sentenza di merito, ha determinato la sopravvenuta assenza di interesse alla causa nel suo aspetto concreto e pratico. Dinanzi a tale situazione, il collegio ha ritenuto opportuno non pronunciarsi nel merito della controversia, applicando la regola secondo cui la cognizione del giudice amministrativo si deve limitare ai casi in cui sussista ancora una questione sulla quale sia utile che il giudice si esprima. L'estinzione della materia del contendere rappresenta in tal senso una forma di conclusione del giudizio che non va interpretata come una soccombenza del ricorrente, bensì come una sopravvenuta inutilità della pronuncia stessa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, ha dichiarato con sentenza del ventitre febbraio duemilaventasei la cessata materia del contendere nel ricorso proposto, disposto il rigetto dello stesso quale conseguenza della dichiarazione suddetta, e non ha pronunciato condanna alle spese di lite data la particolarità della conclusione della vicenda processuale. Il provvedimento originale di revoca rimane dunque formalmente in piedi dal punto di vista documentale, ma la controversia cessa di avere rilevanza pratica, con la conseguenza che il ricorrente non ottiene una condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da illegittimità amministrativa ove tale danno si fosse già verificato.
Massima
Quando durante il corso del giudizio amministrativo sia venuta meno la situazione di fatto che ha originato la controversia, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere e non procede alla pronuncia nel merito, poiché viene a mancare l'interesse concreto alla tutela giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppe Caruso, Presidente Marcello Bolognesi, Primo Referendario, Estensore Nicola Pistilli, Referendario per l'annullamento del provvedimento della Questura di Imperia -OMISSIS-/-OMISSIS-^-OMISSIS-./-OMISSIS-, notificato il 2.4.2025, recante la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; sul ricorso numero di registro generale 487 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Taddei e Hakan Eller, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il Collegio, con ordinanza cautelare propulsiva n. -OMISSIS-ha ordinato all’Amministrazione resistente di riesaminare la posizione del ricorrente. La questura di Imperia, secondo quanto comunicato dal ricorrente con note di udienze del 3.2.2026, ha effettuato tale rivalutazione ed ha rilasciato un nuovo titolo di soggiorno. Conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente con le citate note di udienza, il Collegio rileva che è cessata la materia del contendere. In ragione della particolarità della vicenda le spese del giudizio devono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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