Sentenza n. 202600058/2026
Annullamento Provvedimento Prot. 0024248/2025 Concernente Archiviazione Istanza Volta Alla Conversione Del Proprio Permesso Di Soggiorno Per Cure Mediche A Motivi Di Lavoro Presentata Il 29.01.2024 Dichiarando La Stessa Manifestamente Irricevibile.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di cure mediche ha presentato formale istanza il 29 gennaio 2024 al fine di convertire la propria autorizzazione di permanenza in Italia da una base giuridica all'altra, mutandola a titolo di motivi di lavoro. A fronte di tale richiesta, l'amministrazione competente ha emesso il provvedimento protocollo 0024248 del 2025 mediante il quale ha proceduto all'archiviazione della medesima istanza, dichiarando la stessa manifestamente irricevibile senza fornire una adeguata e specifica motivazione della propria decisione. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto implicito e di archiviazione della domanda, ha dunque proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per ottenerne l'annullamento.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno e della sua conversione è disciplinata dal Testo Unico in materia di immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale prevede diverse tipologie di autorizzazione alla permanenza in Italia, tra cui quella per cure mediche di cui all'articolo 36 e quella per motivi di lavoro. La normativa riconosce al cittadino straniero il diritto di richiedere la conversione di un permesso di soggiorno da una categoria all'altra, purché sussistano i presupposti normativi. L'amministrazione è tenuta a rispondere alle istanze dei cittadini secondo i principi di trasparenza, motivazione e buona amministrazione, garantendo il rispetto del diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi. L'archiviazione di una richiesta non può avvenire mediante una mera dichiarazione di irricevibilità priva di motivazione, bensì richiede una valutazione consapevole dei presupposti normativi e una comunicazione trasparente della decisione.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità di un provvedimento amministrativo di archiviazione basato sulla dichiarazione di irricevibilità manifesta di una domanda di conversione del permesso di soggiorno. Il punto giuridicamente rilevante concerne i margini di discrezionalità dell'amministrazione nel valutare la ricevibilità di una istanza e, segnatamente, se essa possa pronunciarsi sulla irricevibilità manifesta senza fornire una motivazione specifica e adeguata alle circostanze del caso. Inoltre, la questione investe il diritto fondamentale del ricorrente ad una risposta amministrativa corretta e motivata, nonché il bilanciamento tra l'esigenza amministrativa di ordine procedimentale e il principio della tutela del cittadino straniero. La sentenza doveva accertare se il provvedimento impugnato rispettasse i principi costituzionali di trasparenza amministrativa e di corretta motivazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la dichiarazione di irricevibilità manifesta della domanda di conversione del permesso di soggiorno dovesse essere corredata da una motivazione analitica e circostanziata, idonea a spiegare le ragioni specifiche per le quali l'istanza non potesse nemmeno accedersi al merito. Il collegio ha considerato che il ricorrente, quale titolare di un permesso di soggiorno valido, disponesse della legittimazione ad avanzare una richiesta di conversione, e che l'amministrazione non potesse arbitrariamente escludere tale possibilità senza una adeguata base fattuale e normativa. Il giudice ha accolto l'argomentazione secondo la quale l'amministrazione aveva omesso di fornire una corretta motivazione del provvedimento, violando così il principio di trasparenza e di corretta amministrazione. Pertanto, il TAR ha concluso che il provvedimento di archiviazione risultava illegittimo e contrario ai principi generali dell'ordinamento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato dal cittadino straniero e ha annullato il provvedimento di archiviazione protocollo 0024248 del 2025, dichiarando la stessa manifestamente irricevibile. La conseguenza pratica della sentenza è che l'amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda di conversione del permesso di soggiorno secondo le regole procedimentali ordinarie, valutandone la ricevibilità e il merito sulla base dei presupposti normativi previsti dalla legislazione vigente. L'amministrazione deve, pertanto, pronunciarsi nuovamente sulla istanza del ricorrente entro i termini prescritti dalla legge, fornendo una motivazione appropriata e conforme ai principi di trasparenza amministrativa.
Massima
L'amministrazione non può dichiarare irricevibile una istanza di conversione di permesso di soggiorno senza una specifica e circostanziata motivazione, dovendo riesaminare la domanda secondo le ordinarie regole procedimentali e in conformità ai principi di trasparenza e corretta amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppe Caruso, Presidente Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore Marcello Bolognesi, Primo Referendario per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante l’archiviazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; sul ricorso numero di registro generale 497 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Di Stefano e Benedetta Tonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno e Questura di Genova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione dell’Interno, con distrazione in favore degli avvocati Pietro Di Stefano e Benedetta Tonetti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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