Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA3 marzo 2026Inammissibile

Sentenza n. 202601045/2026

3i - Immigrazione - Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno/emersione Lavoro Irregolare - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il provvedimento di rigetto della Questura relativo alla sua istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il rifiuto è stato emesso dalla Questura territorialmente competente nel mese di agosto 2022, in seguito alla presentazione della domanda da parte del ricorrente, che intendeva regolarizzare la sua posizione lavorativa in Italia avvalendosi della procedura semplificata prevista dalla normativa. Il ricorso è stato depositato presso il TAR nel corso dell'anno 2022, con rappresentanza legale affidatasi a professionisti specializzati in diritto amministrativo dell'immigrazione. Nel corso del procedimento giudiziale, tuttavia, intervenuta una significativa modifica della situazione sostanziale della parte ricorrente, è sopravvenuto uno scenario nuovo che ha inciso profondamente sulla permanenza dell'utilità della pronuncia richiesta.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinata dall'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, il quale prevede una procedura accelerata per il rilascio dei primi permessi di soggiorno per prestazioni lavorative dipendenti. Tale norma si inserisce nel complesso sistema dell'immigrazione regolamentato dal Testo Unico sull'Immigrazione e dalle successive modifiche legislative introdotte per snellire le procedure burocratiche. Il procedimento amministrativo che ne deriva è assoggettato alle norme del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina ricorsi, oneri della prova, termini e modalità di impugnazione dei provvedimenti amministrativi negativi. Inoltre, la sentenza sottolinea l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali, in particolare l'articolo 52 del Codice della Privacy italiano e il Regolamento UE 2016/679, dato che il ricorrente è un soggetto la cui identità merita tutela specificata nell'ordinamento nazionale.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di rigetto della Questura, ritenendo che il mancato rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato costituisse un diniego illegittimo secondo la disciplina vigente. Il punto controverso attingeva al merito delle condizioni richieste dalla legge per il rilascio di tale permesso, alle modalità di verifica delle stesse da parte dell'amministrazione e alla corretta interpretazione dei presupposti previsti dall'articolo 103 del decreto legge. La questione aveva inoltre rilevanza sotto il profilo della proporzionalità dell'atto amministrativo e del rispetto dei diritti fondamentali connessi al lavoro e alla dignità della persona, considerato che il rigetto comportava per il ricorrente conseguenze significative sul suo status di regolarità e sulla possibilità di esercitare attività lavorative lecite nel territorio dello Stato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, con pronunciamento in camera di consiglio alla data del venti febbraio duemilaventisei, ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse sopravvenuto un evento significativo idoneo a modificare la situazione giuridica ed fattuale del ricorrente, comportando l'acquisizione di un interesse ancora attuale e concreto all'ottenimento della pronuncia giurisdizionale. Il fatto che il ricorso venisse dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse indica che la parte, nel lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e l'udienza di decisione, ha conseguito l'effetto pratico che intendeva ottenere dinanzi al giudice amministrativo, verosimilmente mediante il rilascio del permesso di soggiorno richiesto oppure mediante altro titolo idoneo a soddisfare la propria pretesa. Quando il diritto sostanziale vantato dalla parte ha ricevuto tutela, venendo meno l'utilità di una pronuncia dichiara­toria, il processo amministrativo cessa di avere ragione di sussistere in virtù del principio di economia processuale e della corretta amministrazione della giustizia.

La decisione

Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che fosse venuto meno l'elemento soggettivo della controversia, ossia l'utilità della decisione per il ricorrente. Tale dichiarazione di improcedibilità comporta l'estinzione del giudizio senza affrontare il merito della questione sostanziale concernente la legittimità del provvedimento di rigetto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo l'orientamento giurisprudenziale che di norma applica questo criterio nei casi di improcedibilità sopravvenuta. Il collegio ha infine disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente nei registri pubblici della sentenza, al fine di salvaguardare la dignità e i diritti della personalità del ricorrente secondo le normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

La sopravvenuta acquisizione dell'interesse sostanziale che motivava il ricorso, realizzatasi nel corso del giudizio amministrativo, determina l'improcedibilità del ricorso stesso per carenza di interesse a ricorrere, estinguendo il processo senza necessità di decidere nel merito la legittimità del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stefano Celeste Cozzi,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Annamaria Gigli,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 1 agosto 2022;
di ogni altro atto antecedente e successivo consequenziale e/o conseguente e/o comunque connesso al primo.
sul ricorso numero di registro generale 3027 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Rinaldi, Luca Zita, Simone Placido Crupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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