Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA3 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202601051/2026

3i - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno - Irricevibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Stefano Celeste Cozzi ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento di irricevibilità emesso dal Questore in data 27 maggio 2022. Il provvedimento contestato dichiarava inammissibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per motivi di lavoro subordinato. La controversia si colloca nel settore del diritto dell'immigrazione e della procedura amministrativa relativa al rinnovo dei documenti di soggiorno per stranieri occupati in Italia. Il ricorrente impugnava il provvedimento queritorile ritenendo illegittima la dichiarazione di irricevibilità e chiedendo al giudice amministrativo di annullare il provvedimento e di consentire il proseguimento dell'esame della sua istanza di rinnovo secondo le procedure ordinarie. La domanda rifletteva il diritto del richiedente di vedersi valutata nel merito un'istanza regolarmente presentata secondo i presupposti di legge.

Il quadro normativo

Le questioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sono disciplinate dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286), che stabilisce le condizioni e i requisiti necessari per il rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno per stranieri occupati in Italia. La procedura di rinnovo è soggetta a specifici requisiti formali e sostanziali, tra i quali la sussistenza dell'attuale rapporto di lavoro, la corretta documentazione e il rispetto dei termini procedurali ordinati dalla legge. Il Questore, quale autorità competente, è tenuto a seguire le procedure amministrative previste dalla legge, inclusa la valutazione della ricevibilità formale dell'istanza presentata dal richiedente. La dichiarazione di irricevibilità di un'istanza costituisce un provvedimento amministrativo impugnabile dinnanzi al giudice amministrativo qualora il ricorrente contesti la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità procedurale. I principi di corretta amministrazione e legalità vincolano l'esercizio del potere amministrativo anche in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale riguardava la legittimità del provvedimento di irricevibilità emesso dal Questore e la corretta valutazione dei presupposti e dei requisiti procedurali necessari per ritenere un'istanza di rinnovo ammissibile. Il ricorrente aveva contestato la qualificazione dell'istanza come irricevibile, sostenendo che sussistessero tutti i presupposti di fatto e di diritto per considerarla formalmente e sostanzialmente ammissibile. La controversia verteva su quale interpretazione e applicazione del quadro normativo fosse corretta, ovvero se il Questore avesse correttamente valutato gli elementi procedurali e sostanziali dell'istanza oppure se avesse incorso in un errore nella sua qualificazione come irricevibile. In gioco era il diritto del ricorrente di vedersi esaminata una istanza che affermava di aver presentato correttamente secondo le procedure ordinarie.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'esame del ricorso avanzato dal ricorrente e della costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno tramite l'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che il provvedimento queritorile fosse legittimo e ha respinto le contestazioni mosse dal ricorrente. Il collegio giudicante ha condiviso la valutazione operata dal Questore in ordine alla sussistenza dei presupposti che rendevano irricevibile l'istanza di rinnovo presentata dal ricorrente. Sebbene il testo della sentenza non sviluppi una motivazione analitica, può inferirsi che il giudice abbia ritenuto corretta sia la valutazione fattuale dei requisiti procedurali sia l'interpretazione del quadro normativo applicabile effettuata dall'amministrazione. Le ragioni della respinta del ricorso risiedono presumibilmente nell'assenza di vizi formali o sostanziali nel provvedimento di irricevibilità ovvero nel rilievo che l'istanza non soddisfacesse i presupposti procedurali o i requisiti di legge per la sua ricevibilità. La sentenza è stata resa nella camera di consiglio il 20 febbraio 2026 e rappresenta il pronunciamento definitivo del collegio sulla controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del provvedimento di irricevibilità emanato dal Questore il 27 maggio 2022. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali senza obbligo di rimborso all'altra. Il provvedimento di irricevibilità rimane operante e definitivo, e l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non procederà all'esame del merito secondo le procedure ordinarie. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa e rappresenta il pronunciamento definitivo della sezione terza del TAR sulla controversia.

Massima

Il Questore gode del potere discrezionale di dichiarare irricevibile un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando non siano soddisfatti i requisiti procedurali e sostanziali prescritti dalla legge, e tale provvedimento è legittimo quando il giudice amministrativo accerta l'assenza di vizi nella valutazione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Stefano Celeste Cozzi,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Annamaria Gigli,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rinnovo del permesso soggiorno per motivi di lavoro subordinato ID. -OMISSIS- emesso il 27 maggio 2022 dal Questore di -OMISSIS- e notificato in pari data;
di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Vengu, Manjola Bulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Vengu in Milano, via Spartaco,23;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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