Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA19 marzo 2026REVOCA AMMISSIONE AL

Sentenza n. 202601340/2026

3 - Immigrazione - Stipula Del Contratto Di Soggiorno - Istanza Di Accesso Agli Atti

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza del TAR Lombardia sezione terza in data 19 marzo 2026 affronta una questione relativa al gratuito patrocinio concesso a un ricorrente in materia di immigrazione. Il ricorrente aveva presentato un ricorso avverso un provvedimento amministrativo inerente la stipula di un contratto di soggiorno e aveva contemporaneamente presentato un'istanza di accesso agli atti presso l'amministrazione competente. Nel corso del procedimento, era stata ammessa la fruizione del patrocinio a spese dello stato sulla base della dichiarazione di indigenza prodotta dal ricorrente. Successivamente, l'amministrazione o una delle parti ha proposto una istanza di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, allegando elementi idonei a dimostrare il venir meno dei presupposti economici richiesti dalla legge per beneficiare di tale diritto.

Il quadro normativo

La materia del gratuito patrocinio è disciplinata dal decreto legislativo numero 30 del 2002, che stabilisce i requisiti economici necessari affinché un cittadino possa usufruire dell'assistenza legale a spese dello stato nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali. La normativa immigrazione italiana, contenuta principalmente nel decreto legislativo numero 286 del 1998, regola la stipula dei contratti di soggiorno e le relative procedure amministrative di accesso alle documentazione. L'accesso agli atti amministrativi è invece garantito dalla legge numero 241 del 1990, che riconosce al cittadino il diritto di conoscere i documenti relativi a procedimenti che lo riguardano, nel rispetto dei limiti e delle eccezioni previsti dalla medesima legge.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia concerne la permanenza dei presupposti economici per il mantenimento dell'ammissione al patrocinio gratuito. Nello specifico, occorreva verificare se il ricorrente avesse effettivamente fornito informazioni false o incomplete in relazione al suo reddito e al suo patrimonio, ovvero se fossero sopravvenute circostanze idonee a mutare la sua condizione economica dopo il rilascio dell'ammissione originaria. La questione riveste importanza pratica significativa poiché l'accertamento della sussistenza dei requisiti è presupposto essenziale per il mantenimento del diritto al patrocinio gratuito, tanto per la sua gratuità quanto per il vincolo di coerenza che deve caratterizzare la professione legale.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha proceduto all'analisi dei documenti prodotti da entrambe le parti, appurando le condizioni economiche effettive del ricorrente e riscontrando elementi tali da condurre alla conclusione che non sussistessero i presupposti economici richiesti. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la dichiarazione iniziale di indigenza fosse stata predisposta sulla base di informazioni inesatte o comunque non aggiornate, oppure che fossero sopravvenute variazioni in grado di alterare significativamente la situazione economico-finanziaria del ricorrente. La motivazione ha dunque privilegiato una lettura severa dei requisiti, coerente con il principio che il gratuito patrocinio deve essere garantito esclusivamente a coloro che veramente non dispongono di mezzi economici sufficienti. Il tribunale amministrativo ha altresì considerato che il mantenimento di un'ammissione in difetto dei presupposti comporterebbe una distorsione della corretta allocazione delle risorse pubbliche destinate all'assistenza legale.

La decisione

Il TAR Lombardia ha disposto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio precedentemente concessa al ricorrente, dichiarando che il ricorrente dovrà provvedere alle spese di causa in proprio e non potrà più beneficiare dell'assistenza legale finanziata dallo stato nel procedimento amministrativo relativo al contratto di soggiorno e all'accesso agli atti. Questa revoca comporta che il ricorrente dovrà verificare se intenda continuare la controversia disponendo dei mezzi economici necessari per pagare il contributo unificato e le spese di difesa tecnica.

Massima

L'ammissione al gratuito patrocinio non può essere mantenuta ove sopravvengano o si accertino circostanze idonee a comprovare che il ricorrente non dispone della indigenza economica richiesta dalla legge, rimanendo il giudice amministrativo competente a verificare in concreto la sussistenza dei presupposti economici, anche dopo la concessione iniziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l’accertamento
dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 14 agosto 2025 con la quale si chiedeva di accedere a tutti gli atti ed i documenti relativi al procedimento di stipula del contratto di soggiorno
e per la condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante l'invio telematico a mezzo pec ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 184/2006 dei documenti richiesti.
sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Revoca l’amissione al patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara inammissibile l’istanza di liquidazione della parcella del difensore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash