Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA20 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202601367/2026

3i - Immigrazione - Istanza Rinnovo/conversione Permesso Di Soggiorno - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, rappresentato dall'avvocato Natalia Cicchelli, ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro il decreto della Questura di Milano del 11 agosto 2022 (notificato il 31 agosto 2022) con il quale era stato rigettato il suo istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La controversia riguarda il rifiuto amministrativo della Questura di procedere all'accoglimento della richiesta del ricorrente, il quale aveva presentato i documenti necessari per mantenere il permesso di soggiorno sulla base di una situazione lavorativa regolare in Italia. Il ricorrente ha impugnato il decreto declinando come illegittime le ragioni sottese al rifiuto, ritendo che la propria posizione fosse conforme ai requisiti normativi per il rinnovo o la conversione richiesta.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico sull'Immigrazione, il quale stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno da parte delle Questure. La procedura di rinnovo o conversione del permesso è soggetta al controllo del sussistere di determinati requisiti, quali la disponibilità di una regolare posizione lavorativa, i mezzi economici necessari per il mantenimento e il rispetto della normativa sulla residenza e sulla registrazione presso l'anagrafe comunale. La decisione della Questura di rigettare l'istanza rientra nell'esercizio di un potere amministrativo discrezionale vincolato alle fattispecie previste dalle norme e sottoposto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo.

La questione giuridica

La questione controversa riguarda la legittimità del rifiuto opposto dalla Questura di Milano all'istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con particolare riferimento al corretto accertamento dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente sosteneva che sussistessero tutti i requisiti normativi per il rinnovo e che la Questura avesse esercitato il suo potere discrezionale in modo manifesto e contrario alle disposizioni normative applicabili. Il giudice amministrativo doveva valutare se la Questura avesse correttamente verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e se la motivazione del rifiuto fosse adeguata e coerente con l'ordinamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e della discussione orale svoltasi nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026, ha ritenuto che il decreto della Questura di Milano non fosse affetto da vizi di illegittimità. Il collegio giudicante, composto dai magistrati Tito Aru (Presidente), Rocco Vampa (Primo Referendario) e Fabio Belfiori (Referendario Estensore), ha valutato che la Questura avesse correttamente esercitato il suo potere di valutazione relativamente ai presupposti richiesti dalle norme vigenti per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno. Il TAR ha quindi ritenuto che le ragioni sottese al rigetto dell'istanza fossero fondate nel diritto e coerenti con i criteri interpretativi della normativa sull'immigrazione, non riscontrando nella condotta amministrativa della Questura alcun elemento contrario alle disposizioni di legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, per cui ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali. Con l'ordine di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il decreto della Questura del 11 agosto 2022 rimane pienamente operativo e il rifiuto del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno rimane definitivello. Il collegio ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, al fine di tutelare i diritti della persona interessata.

Massima

La Questura esercita legittimamente il proprio potere discrezionale nel rigettare l'istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno quando i presupposti di legge non risultino integralmente verificati, e tale valutazione non è censurabile dal giudice amministrativo in assenza di vizi manifesti di illegittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Tito Aru,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Fabio Belfiori,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto dell'11 agosto 2022 notificato al ricorrente il 31 agosto 2022 con cui si rigettava l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo/conversione, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno; di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata
sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Cicchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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