Sentenza n. 202601548/2026
3i - Cittadinanza - Istanza Concessione -inammissibilità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Mehmet Berktas ha presentato un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Milano in data 17 febbraio 2021, secondo le modalità previste dalla legge sulla cittadinanza. Circa un anno e mezzo dopo, il 28 ottobre 2022, la Prefettura ha notificato un provvedimento che dichiarava inammissibile la domanda, con il riferimento K10/0976681, basandosi su quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera F della Legge n. 91 del 1992. Ritenendo illegittimo questo rifiuto di istruttoria, Berktas ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, affidandosi alla difesa dell'avvocato Susanna Angela Tosi. Il ricorso, registrato con numero generale 3477 del 2022, era diretto contro il Ministero dell'Interno, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, e chiedeva l'annullamento della determinazione della Prefettura.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91, che fissa i presupposti, le modalità e le procedure per l'acquisto, il riconoscimento, la conservazione e la perdita della cittadinanza italiana. L'articolo 9 di tale legge configura il procedimento amministrativo attraverso il quale la Prefettura deve esaminare le istanze di concessione della cittadinanza, prevedendo specifiche condizioni di ammissibilità e regole procedurali che l'amministrazione è tenuta a rispettare rigorosamente. La normativa prevede che la Prefettura non possa semplicemente dichiarare inammissibile una domanda senza rispettare il procedimento di istruttoria previsto dalla legge, bensì deve verificare puntualmente il possesso dei requisiti sostanziali e formali entro i termini e con le modalità prescritti. La disciplina rappresenta un equilibrio tra il potere amministrativo di controllo formale e il diritto del richiedente a una corretta e completa valutazione della propria istanza secondo la legge.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del provvedimento con cui la Prefettura ha dichiarato inammissibile l'istanza di cittadinanza di Berktas, senza procedere all'esame della pratica nel merito né fornire una motivazione adeguata rispetto ai presupposti normativi che la legittimassero. La questione essenziale è se la Prefettura disponesse di un fondamento legale effettivo per dichiarare inammissibile la domanda oppure se avesse il dovere di procedere all'esame istruttorio della pratica, indipendentemente da eventuali lacune formali, correggendole laddove possibile. Il ricorrente contestava sia la correttezza della procedura seguita sia la legittimità sostanziale della decisione di inammissibilità, argomentando che il provvedimento fosse viziato da illegittimità procedimentale e che violasse il diritto a una valutazione corretta della domanda di cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dopo aver esaminato gli atti di causa e le doglianze articolate dal ricorrente, ha ritenuto fondato il ricorso in ogni sua parte, accogliendolo integralmente. Sebbene la sentenza sia stata pronunciata in forma breve, tipica di molte decisioni amministrative quando il vizio è manifesto, il fatto che il collegio giudicante abbia scelto di accogliere il ricorso indica con chiarezza che il provvedimento della Prefettura era effettivamente illegittimo, verosimilmente per violazione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge sulla cittadinanza ovvero per carenza di istruttoria adeguata. Il giudice ha ritenuto che la Prefettura non avesse correttamente esercitato il proprio potere di valutazione della domanda, oppure che i presupposti per dichiarare inammissibile la richiesta non fossero legittimi secondo la normativa vigente. L'accoglimento del ricorso rappresenta un'affermazione del principio secondo cui la Pubblica Amministrazione deve rispettare rigorosamente i procedimenti di legge anche nel settore della cittadinanza, dove l'amministrato ha il diritto a una corretta e completa valutazione della propria istanza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Mehmet Berktas e ha annullato il provvedimento della Prefettura di Milano che dichiarava inammissibile l'istanza di cittadinanza. Con l'annullamento, il giudice ha ripristinato la situazione giuridica anteriore al provvedimento illegittimo, ordinando implicitamente alla Prefettura di riprendere l'esame della domanda secondo le corrette procedure amministrative previste dalla legge. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascun contendente sopporta i propri costi processuali senza diritto a rimborso. La sentenza è stata depositata il 2 aprile 2026, dopo l'udienza straordinaria da remoto del 20 febbraio 2026.
Massima
La Pubblica Amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana senza rispettare le procedure di istruttoria previste dalla legge, e il provvedimento che viola dette procedure è soggetto ad annullamento in sede di ricorso amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Fabio Belfiori, Referendario per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano notificato il 28/10/2022, con cui veniva decretata l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana Rif. K10/0976681, ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. F della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal Sig. Berktas Mehmet in data 17/02/2021. sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2022, proposto da Mehmet Berktas, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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