Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA2 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202601555/2026

3i - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera ricorrente (le cui generalità sono oscurate nella sentenza per protezione della dignità personale) aveva presentato presso il Questore della provincia competente un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data 24 febbraio 2020. Il Questore ha successivamente rigettato tale istanza con provvedimento protocollato il 20 aprile 2023 (numero di immagine identificativa 977849). Avverso questo provvedimento di rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro il termine di decadenza di sessanta giorni, come previsto dalla normativa sulla impugnabilità dei provvedimenti amministrativi. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno, in particolare nella materia dei diritti dei lavoratori stranieri dipendenti in territorio italiano.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato è regolata dalla normativa italiana sull'immigrazione e dal testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell'immigrazione, quale attualmente modificato da successivi interventi legislativi. La materia dei permessi di soggiorno rientra nei compiti di competenza dei Questori come organi dell'amministrazione dello Stato per la sicurezza pubblica e il controllo dell'immigrazione. Le istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno devono essere esaminate dalle competenti autorità amministrative secondo criteri di legittimità e proporzionalità, garantendo al ricorrente il diritto di essere sentito e di ottenere una motivazione adeguata del provvedimento denegatorio. L'accesso alla giustizia amministrativa per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di immigrazione è garantito dal diritto comunitario e dalla Costituzione italiana, con le garanzie procedurali previste dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava la legittimità del rigetto opposto dal Questore all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In particolare, era controverso se il provvedimento di rigetto fosse stato adottato nel rispetto delle procedure prescritte dalla legge e se la motivazione fornita fosse sufficiente e corretta sotto il profilo del diritto sostanziale. Il ricorrente contestava verosimilmente l'illegittimità procedimentale e sostanziale del provvedimento, evidenziando eventuali vizi nella ricostruzione dei fatti o nell'applicazione della normativa vigente. La controversia coinvolgeva delicate questioni relative ai diritti dei lavoratori migranti e al loro trattamento da parte dell'amministrazione pubblica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto del Questore. Sebbene la motivazione della sentenza non sia qui estesamente riportata nella documentazione disponibile, l'accoglimento del ricorso evidenzia che il collegio giudicante ha riscontrato uno o più vizi nel provvedimento impugnato, potenzialmente relativi a profili procedimentali, motivazionali o sostanziali. Il giudice ha verificato la conformità dell'atto amministrativo alle previsioni di legge e ai principi generali dell'azione amministrativa, ritenendo che il Questore non avesse operato correttamente nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia di rilascio dei permessi di soggiorno. La decisione di accogliere il ricorso ha comportato l'annullamento integrale del provvedimento di rigetto, con conseguente obbligo per l'amministrazione di riesaminare la questione secondo i corretti criteri normativi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e annulla il provvedimento del Questore della provincia interessata del 20 aprile 2023. Il giudice ordina all'autorità amministrativa di dar esecuzione alla sentenza, il che comporta l'obbligo di riesaminare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno secondo i criteri corretti identificati nella sentenza stessa. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, nel senso che ognuna sopporta le proprie spese. Inoltre, il collegio giudicante dispone l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella sentenza pubblicata, a tutela della sua dignità personale e dei suoi diritti, applicando la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003 e al Regolamento europeo GDPR.

Massima

L'amministrazione deve motivare adeguatamente il rigetto delle istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato secondo la normativa vigente e le risultanze procedimentali, pena l'annullamento del provvedimento per vizio di legittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- Imm. Id. 977849 del 20.04.2023, di rigetto dell’istanza del 24/2/2020 di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 5 febbraio 2026 e 19 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:

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