Sentenza n. 202601578/2026
3i - Immigrazione - Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso la Questura competente in data 11 maggio 2019. A distanza di oltre tre anni, il 12 ottobre 2022, la Questura ha emesso un decreto negativo che ha rigettato definitivamente l'istanza, senza procedere al rilascio del permesso richiesto. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione terza, sostenendo l'illegittimità della decisione dell'Amministrazione e chiedendone l'annullamento. La significativa distanza temporale tra la presentazione dell'istanza e il provvedimento negativo rappresenta un elemento fattuale rilevante per la comprensione della controversia.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio dei titoli di soggiorno per stranieri sul territorio nazionale. I permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rappresentano una categoria specifica di titoli il cui rilascio è subordinato al soddisfacimento di determinati requisiti normativi, tra cui la disponibilità di un'offerta di lavoro valida, il possesso di documentazione idonea e il rispetto dei termini procedurali previsti. L'amministrazione gode di ampi poteri discrezionali nella valutazione dei presupposti, anche in riferimento alla perdita di efficacia delle istanze quando le condizioni sostanziali vengono meno nel corso del tempo o non risultano adeguatamente documentate.
La questione giuridica
Il profilo giuridico centrale della controversia riguarda la legittimità del rigetto dell'istanza da parte della Questura, ossia se l'Amministrazione aveva il fondamento normativo e fattuale per respingere la domanda di permesso di soggiorno dopo il decorso di più di tre anni dalla presentazione. La questione implica l'equilibrio tra il diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia sulla propria istanza e il potere dell'Amministrazione di valutare la persistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del titolo. In questo tipo di controversie, assume rilevanza anche la corretta valutazione della documentazione prodotta e il rispetto dei termini procedurali, nonché l'eventuale decadenza o perdita di validità dell'istanza stessa nel tempo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati gli atti della causa durante l'udienza straordinaria del 20 febbraio 2026, ha ritenuto fondate le ragioni addotte dall'Amministrazione nel rigettare l'istanza. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione diffusa in forma scritta (in quanto decisa in camera di consiglio), dalla decisione di respingimento emerge che il TAR ha accolto la posizione del Ministero dell'Interno e dell'Avvocatura dello Stato, valutando che la Questura aveva agito correttamente nel negare il permesso di soggiorno. Ciò significa che il tribunale ha ritenuto legittime le ragioni sottese al rigetto, probabilmente riconducibili alla mancanza di presupposti normativi attuali, alla decadenza dell'istanza per il decorso del tempo o all'insufficienza della documentazione prodotta. La compensazione delle spese indica che il giudice non ha ravvisato una manifesta infondatezza del ricorso, ma comunque lo ha ritenuto privo di fondamento nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso e dichiarato compensate le spese di giudizio tra le parti, senza condanna specifica di una parte all'altra. Con ciò, ha confermato la legittimità del decreto della Questura che aveva rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente rimane quindi privo del permesso di soggiorno richiesto, e il provvedimento amministrativo impugnato acquista il carattere della definitività. La sentenza ordina inoltre che sia eseguita dall'autorità amministrativa e dispone l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy.
Massima
L'Amministrazione competente è legittimata a rigettare un'istanza di permesso di soggiorno per lavoro quando, a causa del decorso del tempo o della mancanza sopravvenuta dei presupposti normativi e fattici, la domanda non sia più idonea al soddisfacimento dei requisiti legali richiesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Fabio Belfiori, Referendario per l'annullamento del decreto emesso in data 12/10/2022 dalla Questura di -OMISSIS- cat.. -OMISSIS-, e notificato al ricorrente in pari data, che ha rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 11/5/2019. sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Furiosi, Emanuela Furiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →