Sentenza n. 202601579/2026
3i - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Jouneidi Sai ha presentato ricorso al TAR della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento del Questore di Milano, emesso il 9 dicembre 2021 e notificato il 9 ottobre 2022, con il quale è stato rigettato il ricorso amministrativo avverso un precedente diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa di occupazione. Il ricorrente contesta la decisione della pubblica amministrazione, rappresentata dal Ministero dell'Interno, sostenendo che il Questore abbia illegittimamente negato il prolungamento di un titolo di soggiorno che gli consente di rimanere in Italia nella condizione di disoccupato in cerca di lavoro. La controversia verte sulla corretta interpretazione delle condizioni e dei presupposti normativi che legittimano il rinnovo di questa particolare tipologia di permesso di soggiorno, che rappresenta uno strumento importante di inclusione lavorativa per i cittadini stranieri.
Il quadro normativo
Il permesso di soggiorno per attesa di occupazione è disciplinato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico sull'immigrazione, ed è stato introdotto dalla legge 94 del 2009. Questo permesso consente ai cittadini stranieri che hanno concluso corsi di formazione professionale o titoli di studio superiori di restare nel territorio nazionale per un periodo limitato, allo scopo di cercare una collocazione lavorativa. Il rinnovo di detto permesso è subordinato al permanere di determinati requisiti, tra i quali la condizione di disoccupazione e il mantenimento di una situazione economica e sociale coerente con la finalità del soggiorno. Il Questore è l'autorità competente a valutare la sussistenza di tali presupposti e ad adottare i provvedimenti di rigetto quando constati la perdita delle condizioni richieste dalla legge.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda se il Questore abbia correttamente applicato la normativa vigente nell'operare il diniego del rinnovo, oppure se abbia commesso un errore di fatto o di diritto nel verificare il permanere dei requisiti legali. La questione investe il sindacato sulla discrezionalità amministrativa nella valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento dello status migratorio, ovvero se esista un margine di valutazione tecnica che il Questore esercita in base a segnalazioni, documentazione amministrativa o mutamenti nelle condizioni del ricorrente. La controversia tocca anche l'equilibrio tra il diritto alla mobilità internazionale e gli strumenti di controllo amministrativo della pubblica amministrazione italiana in materia di soggiorno di cittadini stranieri.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa e gli argomenti dedotti dalle parti, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo e fondato sui requisiti normativi richiesti. Il giudice amministrativo ha verificato che il Questore avesse operato una corretta istruttoria dei fatti e della documentazione disponibile, accertando che nel caso di specie venivano a mancare alcune delle condizioni essenziali previste dalla legge per il rinnovo del permesso per attesa di occupazione. La corte ha respinto le censure mosse dal ricorrente, ritenendo che la decisione dell'amministrazione fosse razionale, proporzionata e conforme alla disciplina vigente, senza che emergessero errori procedurali o violazioni normative tali da determinare l'illegittimità del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e confermato la legittimità del rigetto del rinnovo del permesso per attesa di occupazione. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, per cui ciascuna sostiene i propri costi processuali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva, il che comporta che il diniego del Questore rimane definitivo e il ricorrente non potrà avvalersi di ulteriori gradi di giudizio amministrativo per il medesimo provvedimento.
Massima
Il permesso di soggiorno per attesa di occupazione può legittimamente essere rigettato al rinnovo quando nel corso dell'istruttoria amministrativa il Questore accerti la venuta meno anche di uno solo dei presupposti di legge richiesti per il mantenimento di questo titolo di soggiorno.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Fabio Belfiori, Referendario per l’annullamento del provvedimento del Questore di Milano prot. n. 0454769, datato 09 dicembre 2021 e notificato il 09.10.2022, di rigetto della richiesta volta al rinnovo del permesso per attesa occupazione. sul ricorso numero di registro generale 3261 del 2022, proposto da Jouneidi Sai, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →