Sentenza n. 202601585/2026
3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura competente il 28 gennaio 2014, ha ricevuto il 14 giugno 2022 una comunicazione contenente preavviso di revoca del suddetto permesso ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. Successivamente, in data 6 ottobre 2022, la medesima Questura ha notificato via pec il provvedimento definitivo di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il ricorrente, ritenendo illegittimi sia il preavviso che il provvedimento di revoca, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2023, contestando l'intera sequenza procedimentale e la legittimità del provvedimento ablatorio.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno in Italia è contenuta nel Decreto Legislativo 286/1998, Testo Unico in materia di immigrazione, che prevede sia le ipotesi di rilascio che quelle di revoca dei permessi di soggiorno, con particolare riguardo al permesso di lungo periodo, che riconosce una posizione di maggiore stabilità rispetto ad altri tipi autorizzativi. La revoca può essere disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, secondo procedimenti che devono osservare i principi fondamentali della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, come il diritto a ricevere comunicazione preventiva delle motivazioni e il diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di provvedimenti sfavorevoli. Il procedimento deve inoltre essere caratterizzato da correttezza, trasparenza, motivazione del provvedimento finale e rispetto dei termini prescritti.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo dal punto di vista sia sostanziale che procedimentale. Il ricorrente contesta presumibilmente l'esistenza dei presupposti di legge che avrebbero potuto giustificare la revoca, oppure l'inosservanza dei principi procedimentali di trasparenza, corretta informazione e motivazione richiesti dalla normativa amministrativa, ovvero la sussistenza di vizi nel procedimento preliminare al provvedimento ablatorio. La questione sottesa è se l'Amministrazione ha correttamente esercitato il potere discrezionale di revoca in conformità alle previsioni normative e ai principi generali che presiedono l'azione amministrativa.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza riprodotta non contenga il testo della motivazione estesa, il rigetto del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale consente di inferire che il collegio ha valutato positivamente la legittimità del provvedimento impugnato. Il giudice amministrativo ha presumibilmente ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente fossero infondati, accertando che la Questura aveva operato secondo le previsioni normative, aveva correttamente seguito il procedimento amministrativo con il preavviso preventivo, e che le ragioni della revoca rientravano nelle fattispecie autorizzanti la revoca secondo la normativa vigente. Il Tribunale ha verosimilmente esaminato la documentazione amministrativa e gli atti del procedimento, verificando l'adeguatezza della motivazione e l'assenza di difetti procedimentali tali da inficiare la validità del provvedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso, confermando la legittimità sia del preavviso di revoca che del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Le spese sono state compensate tra le parti, distribuite cioè in modo paritario. Il giudice ha altresì ordinato l'oscuramento dei dati personali della ricorrente per la tutela della dignità e dei diritti della parte interessata, in conformità al Decreto Legislativo 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, e ha dichiarato l'esecutività della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa competente.
Massima
La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo è legittima quando l'Amministrazione procede secondo le forme e le garanzie procedimentali previste dalla legge sul procedimento amministrativo, agisce per motivi rientranti nei presupposti di legge, e adotta il provvedimento con adeguata motivazione. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA con Tito Aru Presidente, Rocco Vampa Primo Referendario Estensore, Fabio Belfiori Referendario. Il ricorso era stato proposto da un cittadino extracomunitario, rappresentato dagli avvocati Marco Fantini e Alessandro De Nittis, contro il Ministero dell'Interno rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. L'oggetto della controversia riguardava l'annullamento di due provvedimenti della Questura: il primo relativo alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo notificato il 6 ottobre 2022, il secondo il preavviso di revoca notificato il 14 giugno 2022. Il permesso di soggiorno originario era stato rilasciato dalla Questura il 28 gennaio 2014. L'udienza straordinaria si è tenuta da remoto il 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati sopra indicati. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Il giudice ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. In accoglimento della tutela della dignità della ricorrente, il collegio ha disposto l'oscuramento di tutte le generalità e dei dati idonei ad identificare la parte ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679. La sentenza è stata depositata il 7 aprile 2026 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione terza, Milano.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Fabio Belfiori, Referendario per l'annullamento a) del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- / -OMISSIS- notificato a mezzo pec in data 06/10/2022, relativo alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS-rilasciato dalla stessa Questura al ricorrente in data 28/01/2014; b) della nota della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- notificata in data 14/06/2022 recante la “comunicazione ai sensi degli artt. 7 - 8 – 9 – 10 e 10 bis Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche – Preavviso di revoca. sul ricorso numero di registro generale 25 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Fantini e Alessandro De Nittis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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