Sentenza n. 202600256/2026
4f - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emanato dalla Questura competente in data 2 aprile 2023. Il ricorrente aveva presentato l'istanza di rinnovo il 1 agosto 2020, ma il Questore ha opposto un diniego al provvedimento di proroga richiesto. A seguito del ricorso amministrativo, il TAR ha accolto in sede cautelare l'istanza di sospensiva presentata dal ricorrente, ordinando un motivato riesame della questione da parte dell'autorità amministrativa. Tuttavia, nel corso del giudizio di merito, prima della pronuncia sulla questione principale, la Questura ha emesso un nuovo provvedimento di rigetto in data 4 giugno 2024, sostituendo il precedente decreto impugnato nella presente causa.
Il quadro normativo
La materia attiene al diritto dell'immigrazione e al rilascio dei titoli di soggiorno, disciplinati dal Testo Unico in materia di immigrazione e dalle norme amministrative sulla competenza delle Questure. Il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è regolato da disposizioni normative che richiedono il mantenimento dei presupposti per il soggiorno legale nel territorio dello Stato. Nel contempo, il sistema del ricorso amministrativo è disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, che prevede l'improcedibilità quando viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione della controversia. Le ordinanze cautelari sospensive, sebbene ottemperabili, non preservano il ricorso principale qualora il provvedimento impugnato sia stato sostituito da un nuovo atto dell'amministrazione.
La questione giuridica
Il nodo giuridico fondamentale riguarda la configurazione della carenza sopravvenuta di interesse nel procedimento quando il provvedimento amministrativo impugnato sia stato sostituito nel corso del giudizio da un nuovo provvedimento che produce analoghe conseguenze. Si discute se il ricorso debba proseguire e ricevere una pronuncia di merito oppure se la sostituzione del provvedimento determini un'estinzione del giudizio per venir meno della ragione della controversia. In secondo luogo, la questione tocca il valore giuridico della sospensiva cautelare e se essa preservi l'interesse del ricorrente quando l'amministrazione, pur dovendo eseguire la sospensione, emette successivamente un nuovo diniego sostanzialmente identico.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che, nonostante la sospensiva cautelare ordinata in precedenza, il ricorso fosse divenuto privo di utilità pratica a causa della sostituzione del provvedimento originario. Il TAR ha fatto riferimento alle proprie precedenti ordinanze sulla medesima questione, nelle quali era stata riconosciuta la carenza sopravvenuta di interesse allorché il provvedimento impugnato era stato sostituito da un nuovo provvedimento. Il giudice amministrativo ha sottolineato che il ricorrente poteva e doveva impugnare il nuovo diniego emesso dalla Questura in data 4 giugno 2024, instaurando una controversia su quel provvedimento specifico anziché persistere nel ricorso relativo al primo decreto. Il TAR ha riconosciuto tuttavia l'illegittimità di fondo del primo provvedimento per le stesse ragioni che erano state evidenziate in sede cautelare, ma ha ritenuto che tale constatazione non fosse sufficiente a mantenere in vita il ricorso principale già superato dai fatti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione del fatto che il provvedimento originariamente impugnato è stato sostituito da un nuovo diniego. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, una soluzione equitativa che tiene conto della riconosciuta illegittimità della prima amministrazione anche se non formalmente decisa nel merito. Il collegio ha ordinato l'oscuramento dei dati personali del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, data la particolare sensibilità della materia relativa allo status migratorio.
Massima
Divenendo il provvedimento amministrativo oggetto del ricorso superato dalla sostituzione da parte dell'amministrazione di un nuovo provvedimento che produce conseguenze analoghe, il ricorso è dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, salvo il diritto del ricorrente di impugnare il nuovo provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Primo Referendario per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n -OMISSIS- trasmessa il 01/08/2020 con Kit postale n 061554209832, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 02/04/2023 e notificato al ricorrente in data 01.09.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale; sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che - il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, adottato il 2.4.2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - con ordinanza n. -OMISSIS- il Tar ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento, ai fini di un motivato riesame; - con provvedimento del 4.6.2024 la Questura ha nuovamente rigettato l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno; - come eccepito con ordinanza n. -OMISSIS- è venuto meno, in capo al ricorrente, l’interesse alla decisione del ricorso poiché il provvedimento con esso impugnato è stato sostituito dal nuovo diniego, impugnato con ricorso rg. 2013/2024; - il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; - stante la ravvisata illegittimità del provvedimento impugnato, per le ragioni affermate in sede cautelare, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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