Sentenza n. 202600264/2026
3 - Silenzio - Immigrazione- Decreto Flussi - Rilascio Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando il silenzio rifiuto dell'amministrazione competente in materia di immigrazione, segnatamente il silenzio dell'ente preposto al rilascio del permesso di soggiorno nel quadro applicativo del decreto flussi. Il ricorrente aveva avanzato una regolare istanza per l'ottenimento del permesso di soggiorno secondo le procedure previste dalla normativa sui flussi migratori legali, ma l'amministrazione non aveva provveduto nel termine stabilito, determinando un pregiudizio al diritto della persona di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. La fattispecie si inscrive nel contesto dei decreti flussi, strumenti che periodicamente disciplinano l'ingresso legale di cittadini stranieri per ragioni di lavoro e altri motivi, e rappresenta una questione ricorrente di diritto amministrativo nel settore dell'immigrazione.
Il quadro normativo
La disciplina dei decreti flussi è contenuta nel Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che assegna al Governo il compito di determinare annualmente il numero dei cittadini stranieri ammessi sul territorio per lavoro e altre finalità. L'amministrazione è tenuta a rispondere alle istanze presentate entro i termini perentori stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo, e il mancato adempimento entro il termine equivale a silenzio rifiuto salvo diversa previsione normativa. Il diritto al rilascio del permesso di soggiorno rappresenta un interesse legittimo del ricorrente dotato di considerevole rilevanza costituzionale, poiché incide sulla libertà di circolazione e sul diritto a una vita dignitosa sul territorio dello Stato. Inoltre, la mancata risposta tempestiva viola il principio di trasparenza e di corretta gestione del procedimento amministrativo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se il silenzio dell'amministrazione nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno secondo il decreto flussi debba considerarsi un silenzio-rifiuto opponibile al ricorrente e quale sia il rimedio giurisdizionale appropriato per ottenere l'annullamento di tale silenzio e l'obbligo conseguente di provvedere. Era in discussione inoltre se il ricorrente potesse ottenere dal giudice un provvedimento sostitutivo che ordinasse all'amministrazione di pronunciarsi nel merito sulla sua istanza, ovvero se il giudice fosse limitato a ordinarle unicamente di provvedere entro un determinato termine. La questione toccava questioni di diritti fondamentali della persona e di effettività della tutela giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione fosse obbligata a decidere entro il termine normativo previsto, e che il mancato adempimento costituisse illegittimità manifesta del procedimento amministrativo. Ha accolto la tesi del ricorrente secondo cui il silenzio rifiuto in materia di immigrazione e decreti flussi non può restare impunito, in quanto la corretta gestione dei flussi migratori legali costituisce interesse pubblico primario. Il TAR ha ritenuto che il rimedio giurisdizionale maggiormente idoneo fosse l'accoglimento del ricorso con annullamento del silenzio e ordinanza all'amministrazione di pronunciarsi nel merito sulla domanda del ricorrente, eventualmente con obbligo di pronunciarsi favorevolmente qualora sussistessero tutti i presupposti legali. Ha inoltre considerato la violazione dei principi generali del diritto amministrativo e della Costituzione in tema di effettività della tutela amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso, annullando il silenzio rifiuto e ordinando all'amministrazione competente di pronunciarsi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno secondo il decreto flussi. Qualora sussistessero tutti i presupposti normativi e di fatto, l'amministrazione avrebbe l'obbligo di emanare un provvedimento di concessione del permesso di soggiorno. La decisione produce effetto immediato di restitutio in integrum della posizione del ricorrente dinanzi all'amministrazione, eliminando l'illegittimo ostacolo rappresentato dal silenzio.
Massima
Il silenzio dell'amministrazione nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno secondo i decreti flussi costituisce illegittimità sanzionabile mediante ricorso al giudice amministrativo, che può ordinare all'amministrazione di provvedere nel merito ovvero, ove ricorrano tutti i presupposti legali, può imporre il rilascio del permesso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Richard Goso, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulle pratiche di cui ai nulla osta: P-CO/L/Q/2024/-OMISSIS--P-CO/L/Q/2024/-OMISSIS--P-CO/L/Q/2024/-OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 4269 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- Immobiliare S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Rosella Malune, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione. Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidate in Euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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