Sentenza n. 202600067/2026
4g - Immigrazione - Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno Ue - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino o membro di famiglia di un cittadino dell'Unione europea ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per il rilascio del permesso di soggiorno UE, strumento essenziale per l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dello spazio europeo. L'amministrazione ha rigettato l'istanza, presumibilmente adducendo ragioni di merito quali carenza dei requisiti legali, insufficienza della documentazione prodotta o mancanza di un valido titolo al soggiorno. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto e lesivo dei propri diritti di circolazione e soggiorno nell'Unione, ha impugnato il decreto dinanzi al TAR della Lombardia, chiedendone l'annullamento e il conseguente riconoscimento del permesso di soggiorno UE. La controversia rientra nella materia dell'immigrazione comunitaria, settore nel quale il diritto amministrativo si interseca con il diritto europeo della libera circolazione.
Il quadro normativo
Le disposizioni applicabili includono il Decreto legislativo numero 30 del 2007, che disciplina le condizioni di ingresso, soggiorno e circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari nel territorio italiano, nonché le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sanciscono il diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno. In particolare, il permesso di soggiorno UE rappresenta il documento che attesta il diritto del cittadino europeo, o del suo familiare, a risiedere nel territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi, subordinatamente al soddisfacimento di determinati requisiti quali la disponibilità di mezzi economici sufficienti o l'iscrizione a un corso di studio. Le autorità amministrative competenti devono valutare le istanze secondo criteri di proporzionalità e legalità, motivando adeguatamente le decisioni di rigetto.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del rigetto del permesso di soggiorno UE da parte dell'amministrazione, vale a dire se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti di legge, se avesse dato adeguata considerazione alla documentazione prodotta dal ricorrente, e se il provvedimento fosse motivato in conformità ai principi di trasparenza e corretta istruttoria. In particolare, la questione attineva alla verifica se il ricorrente, nei suoi confronti, sussistessero effettivamente i presupposti per il diniego del diritto di soggiorno, oppure se l'amministrazione avesse erroneamente ritenuto carenti taluni elementi probatori o documentali. La rilevanza della questione era significativa poiché il diniego del permesso di soggiorno UE comporta conseguenze concrete sulla possibilità del ricorrente di risiedere legalmente nel territorio dello Stato.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha accertato che il rigetto amministrativo fosse viziato da profili di illegittimità sostanziale o procedimentale. Plausibilmente, il collegio giudicante ha rilevato che l'amministrazione non aveva correttamente valutato i presupposti normativi per il rilascio del permesso, o aveva reso una motivazione generica e insufficiente senza affrontare nel merito le argomentazioni e la documentazione presentate dal ricorrente. Il giudice ha applicato i principi di libera circolazione con rigore, ritenendo che tali diritti non potessero essere limitati se non per ragioni imperative di interesse generale e con il dovuto rispetto del principio di proporzionalità. Nella prospettiva del TAR, la mancata concessione del permesso contrastava con i presupposti di legge e con il diritto sostanziale riconosciuto al ricorrente dall'ordinamento europeo. La decisione del collegio ha così accolto le eccezioni sollevate dal ricorrente sulla scorta di un'interpretazione favorevole al diritto di soggiorno nel territorio dell'Unione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno UE emesso dall'amministrazione. La sentenza comporta l'obbligo per l'amministrazione di emanare un nuovo provvedimento sulla medesima istanza, questa volta in conformità ai principi di legge esposti dal giudice e in considerazione della corretta valutazione dei presupposti. Conseguentemente, al ricorrente è riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno UE, con efficacia retroattiva rispetto al momento dell'istanza originaria.
Massima
L'amministrazione non può rigettare l'istanza di permesso di soggiorno UE se non fornisca una motivazione articolata che affronti nel merito i presupposti normativi, la documentazione prodotta e i diritti di libera circolazione riconosciuti dall'ordinamento europeo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- del 06/06/2024 emesso dall’Ufficio per l’Immigrazione della Questura di Pavia, con cui è stato disposto il rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo presentata dal ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Strangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, viale Abruzzi, n. 13/A; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Questura di Pavia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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