Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA12 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600701/2026

3i - Immigrazione - Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno - Irricevibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione terza, avverso un provvedimento o il silenzio della pubblica amministrazione in materia di rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei diritti procedurali e sostanziali nella gestione della propria istanza, lamentando un diniego o un ritardo della quale amministrazione preposta al rilascio della documentazione necessaria per la permanenza legale in Italia. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, settore in cui frequentemente emergono criticità nelle procedure amministrative e nel rispetto dei termini di legge per l'adozione dei provvedimenti.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, e dalle successive modificazioni, nonché dalle norme in materia di protezione internazionale introdotte dal decreto legislativo numero 251 del 2007. La legge impone alle amministrazioni competenti il rispetto di termini perentori per l'esame delle istanze e l'adozione di provvedimenti espressamente motivati, con obbligo di comunicazione agli interessati. Il sistema giuridico italiano riconosce inoltre il diritto al ricorso amministrativo quale strumento di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi degli stranieri nella procedura di rilascio dei permessi di soggiorno.

La questione giuridica

Il Tribunale ha dovuto valutare la ricevibilità formale del ricorso, ossia verificare se il procedimento amministrativo era stato instaurato correttamente e se il ricorrente aveva esercitato il diritto di azione secondo le modalità stabilite dalla legge. La questione si concentrava su aspetti procedurali rilevanti per l'ammissibilità della controversia dinnanzi al giudice amministrativo, come il termine per la presentazione del ricorso, l'identificazione corretta della parte ricorrente e della parte convenuta, e la sussistenza di un interesse legittimo concreto e attuale. Tali profili risultano decisivi per l'accesso alla tutela giurisdizionale in materia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha condotto un attento esame dei presupposti processuali richiesti per la ricevibilità dell'atto di ricorso, accertando che ricorrevano vizi procedurali insanabili che ne impedivano l'esame nel merito. La decisione è stata orientata dal riconoscimento che il mancato rispetto delle forme e dei termini stabiliti dalla normativa processuale amministrativa comporta l'automatica inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal fondatezza delle doglianze nel merito. Il Tribunale ha valorizzato il principio della certezza del diritto e la necessità di garantire il regolare funzionamento della procedura amministrativa, anche in materia di diritti umani quale quella dell'immigrazione. L'accertamento delle carenze procedurali è avvenuto secondo il rigoroso standard di controllo proprio del diritto amministrativo, senza possibilità di compensazione mediante eccezioni di carattere sostanziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso come irricevibile, declinando la propria competenza a causa dei difetti processualI riscontrati nell'atto introduttivo. Il provvedimento non ha comportato l'esame del merito della controversia bensì l'estinzione del procedimento per ragioni di mera forma. Il ricorrente rimane pertanto privo di tutela giurisdizionale per questa via, fermo restando il diritto di esperire i rimedi ordinari dinanzi all'amministrazione competente nel caso in cui fossero ancora pendenti le sue istanze.

Massima

L'irricevibilità del ricorso in materia di permesso di soggiorno determina il rigetto della domanda per vizi procedurali e preclude l'esame nel merito della controversia, indipendentemente dalla fondatezza delle pretese sostanziali del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Richard Goso,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del 17.7.2024, notificato in data 30.1.2025, con cui la Questura di Milano ha respinto l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 20.9.2023 (assicurata postale n. 055981761191);
nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Giulio Uberti, n. 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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