Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA26 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600900/2026

3i - Cittadinanza - Istanza Concessione - Inammissibilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ricorrente ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 15 dicembre 2017 presso la Prefettura competente. Circa tre anni e cinque mesi dopo, precisamente il 21 aprile 2021, la Prefettura ha emanato un provvedimento dichiarando inammissibile la domanda presentata, provvedimento che è stato notificato alla ricorrente il 4 novembre 2022. Di fronte a questa dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel corso del 2023, impugnando il provvedimento prefettizio e chiedendone l'annullamento. La significativa distanza temporale tra la presentazione della domanda e la notifica del provvedimento di rigetto rappresenta un aspetto rilevante della controversia, come pure la successiva impugnazione in sede giurisdizionale amministrativa.

Il quadro normativo

Il procedimento di concessione della cittadinanza italiana è disciplinato dalla legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, che prevede specifiche modalità e requisiti per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione. La Prefettura, quale autorità amministrativa competente, deve valutare se la domanda presentata possegga i requisiti formali e sostanziali necessari per essere ammessa all'esame e al successivo procedimento istruttorio. Le norme sulla cittadinanza e sulla procedura amministrativa generale, in particolare il codice del processo amministrativo, disciplinano i presupposti per cui un'amministrazione può dichiarare una domanda inammissibile e i termini entro cui tale dichiarazione deve essere notificata. La ricevibilità e l'ammissibilità delle domande rimangono questioni centrali nell'esercizio dei diritti civili legati allo status personale.

La questione giuridica

La controversia verte sulla correttezza della dichiarazione di inammissibilità della domanda di cittadinanza formulata dalla ricorrente. Il punto controverso attiene ai presupposti su cui la Prefettura ha fondato il provvedimento di inammissibilità: se cioè sussistessero vizi procedurali, mancanza di requisiti formali, assenza di documentazione necessaria o altri impedimenti di diritto che legittimassero la dichiarazione di inammissibilità della domanda. La ricorrente contesta che il provvedimento non fosse fondato su ragioni legittimesperché la domanda presentata avrebbe dovuto essere ritenuta ricevibile secondo le norme vigenti. Il Tribunale doveva quindi verificare se la Prefettura avesse correttamente applicato la disciplina sulla cittadinanza e sulla procedura amministrativa nel dichiarare inammissibile la domanda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso proposto, ha ritenuto che la posizione della Prefettura fosse corretta e legittimamente fondata. Il collegio giudicante non ha rilevato vizi nella valutazione compiuta dall'amministrazione circa i presupposti di ammissibilità della domanda di cittadinanza. Sebbene la sentenza nella forma pubblicata non riporti estesamente la motivazione sottesa alla decisione, il respingimento del ricorso implica che il Tribunale ha confermato la corretta applicazione della normativa in materia di cittadinanza da parte della Prefettura. La decisione del TAR rappresenta una convalida del procedimento amministrativo seguito dalla Prefettura e della valutazione negativa compiuta circa l'ammissibilità della domanda della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge definitivamente il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando così il provvedimento della Prefettura che dichiarava inammissibile la domanda di cittadinanza. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Il Tribunale ha altresì ordinato alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la ricorrente, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali e alla tutela della dignità della persona.

Massima

La Prefettura ha il potere di dichiarare inammissibile una domanda di concessione della cittadinanza italiana qualora non siano soddisfatti i requisiti procedurali o formali previsti dalla normativa vigente, e tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove gravata da manifesti vizi di legittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Tito Aru,	Presidente, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Fabio Belfiori,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento Protocollo n. -OMISSIS- del 21 aprile 2021 e notificato alla ricorrente in data 4 novembre 2022, con cui la Prefettura -OMISSIS- dichiarava inammissibile domanda di concessione della cittadinanza italiana ritualmente formulata dal ricorrente il 15 dicembre 2017 e protocollata al n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosarita Laganà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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