Sentenza n. 202600978/2026
3d - Tributi - Imposta Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Saronno, nel corso del 2022-2023, ha deliberato l'istituzione dell'imposta di soggiorno a carico delle strutture ricettive. Il procedimento si è articolato in diverse fasi: dapprima la proposta della Giunta nel novembre 2022, poi l'approvazione in Consiglio Comunale nel dicembre 2022 della delibera introduttiva senza però allegare il regolamento attuativo né le tariffe specifiche. Successivamente, nel febbraio 2023, la Giunta ha approvato lo schema del regolamento, e infine nel maggio 2023 il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato il regolamento completo e la Giunta le tariffe, fissando l'applicazione al 1º luglio 2023 con versamento al 16 ottobre 2023. Le società alberghiere ricorrenti, tra cui Starhotels Spa e altre gestioni alberghiere, hanno impugnato in primo luogo la delibera introduttiva priva di regolamento e tariffe, e successivamente, tramite motivi aggiunti presentati nel agosto 2023, hanno contestato anche la delibera di approvazione del regolamento e le tariffe applicate.
Il quadro normativo
L'imposta di soggiorno è una tributo locale disciplinato dai comuni sulla base della legislazione nazionale che consente ai municipi di introdurre prelievi su ospitalità alberghiera secondo il procedimento di bilancio e regolazione deliberativa. La corretta procedura richiede che l'imposta sia istituita attraverso delibera consiliare che approvi contestualmente il regolamento attuativo con tutte le tariffe suddivise per categoria di struttura, al fine di garantire certezza giuridica e parità di trattamento fra i soggetti passivi. Il rispetto dei termini procedurali e la tempestività della presentazione dei ricorsi costituiscono presupposti essenziali per l'accesso alla tutela giurisdizionale in sede amministrativa.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità della delibera iniziale che introduceva l'imposta senza allegare regolamento e tariffe, nonché la corretta configurazione temporale dei vizi. Le ricorrenti contestavano il procedimento incompleto e la mancanza di specifiche informazioni relative ai soggetti passivi, alle aliquote e alle modalità di versamento. Tuttavia, il ricorso incontrava problemi di natura procedurale legati alla tempestività della presentazione e alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'approvazione successiva delle delibere integrative.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso, pur fondato su aspetti sostanziali rilevanti riguardanti il procedimento di istituzione dell'imposta, presentasse profili di improcedibilità che ne impedivano l'esame del merito. In particolare, la corte ha valutato che le delibere successive, ove approvate in conformità alle procedure vigenti, avevano reso la situazione giuridica consolidata, e che la tempestività nel proporre i rimedi giurisdizionali rappresentava un elemento critico per l'accesso alla tutela. Il giudice ha inoltre considerato i tempi intercorsi fra la pubblicazione dei provvedimenti iniziali e la presentazione della memoria di ricorso, gli effetti degli atti prodromici al procedimento definitivo, nonché la necessità di non consentire contestazioni tempestivamente tardive di scelte amministrative già integralmente realizzate e applicate sul territorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti, ordnando la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti. Ciò significa che le ricorrenti non otterranno né l'annullamento dei provvedimenti né il risarcimento dei danni dall'illegittima applicazione dell'imposta, e che ciascuna parte sopporterà le proprie spese processuali. Il provvedimento entra in vigore e rimane esecutivo per effetto della sentenza amministrativa.
Massima
Risultano improcedibili i ricorsi tardivamente proposti avverso le delibere di istituzione di un tributo locale qualora, nel corso del giudizio, il procedimento amministrativo sia stato completato mediante l'approvazione di regolamenti e tariffe specifiche secondo le forme di legge e gli atti iniziali siano stati integralmente attuati sul territorio senza contestazioni tempestive.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Richard Goso, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Mauro Gatti, Consigliere per l'annullamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Saronno n. 33 del 20.12.2022 (pubblicata all’Albo Pretorio dal 12.01 .20 23 al 27.01.2023, con la quale è stata approvata l’introduzione dell’ imposta di soggiorno per l’anno 20 23 , senza tuttavia approvare né Regolamento né Tariffe; nonché - della delibera del Consiglio Comunale di Saronno n. 9 del 02.02.2023 con cui è stato approvato il Bilancio d i previsione finanziario 2023/2025, nella parte in cui tale proposta contempla anche il gettito dell’imposta di soggiorno e già sin dalla annualità 2023; - della delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29.11.2022, con la quale è stata proposta l’istituzione dell’imposta di soggiorno; - della delibera di G.M. n. 56 del 16 2023, con cui è stata approvata la proposta di Regolamento attuativo dell’imposta di soggiorno; - della deliberazione n. 234 del 29/12/2022, con la quale la Giunta Municipale di Saronno ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati, nella parte in cui tale proposta contempla anche il gettito dell’imposta di soggiorno e già sin dalla annualità 2023. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Starhotels S.p.A., A Socio Unico Soggetta Alla Direzione e Controllo della Starhotels Finanziaria S.r.l. il 13/8/2023: - della delibera di C.C. n. 19 del 26 aprile 2023, pubblicata il 23 maggio 2023 (doc. 13), con cui il Comune di Saranno ha approvato il Regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno; - nonché della delibera di Giunta Comunale n. 114 del 25.05.2023 (pubblicata il 26.05.2023 – doc. 14) con cui sono state approvate le tariffe dell’imposta di soggiorno, suddivise per tipologia di struttura e categoria, disponendo come data di avvio per la sua applicazione il 1° luglio 2023 e (per il versamento alle casse comunali la data del 16.10.2023), fatta salva la possibilità di differire l’applicazione dell’imposta al 1° gennaio 2024 su richiesta documentata da parte del singolo gestore in caso di eventuali impegni già assunti, mediante contratti e/o convenzioni con organizzazioni e/o gruppi di impresa e/o altro sottoscritti in data antecedente all’applicazione della tariffa; nonché, per la condanna del Comune di Saronno al risarcimento del danno subito dalle strutture per illegittima applicazione dell’imposta; sul ricorso numero di registro generale 592 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Starhotels Spa, A Socio Unico Soggetta Alla Direzione e Controllo della Starhotels Finanziaria S.r.l., Gestioni Alberghiere S.r.l., Impresa Individuale Hotel Firenze, Almo Alberghi e Motel S.r.l., Principe S.R.L, Raltex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Di Fiorino in Milano, via Chiossetto 18; Comune di Saronno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Maccoppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Saronno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara improcedibile il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti; 2) compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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