Sentenza n. 202600983/2026
3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Huhegala Huhegala ha proposto ricorso amministrativo dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro due provvedimenti emanati da autorità di polizia: uno della Questura di Milano, provvedimento n. 0288059 adottato l'11 agosto 2021 e notificato il 22 luglio 2022, e uno della Questura di Parma, provvedimento Cat. A12/2022/dmn/Imm. N. 20 adottato il 9 luglio 2022 e notificato nella medesima data. Il ricorso è stato iscritto a registro generale con il numero 3071 del 2022. La parte ricorrente, rappresentata dall'avvocato Giampaolo Barone, ha mirato all'annullamento di detti provvedimenti e di tutti i provvedimenti collegati. Tuttavia, il 16 febbraio 2026, quasi quattro anni dopo la presentazione del ricorso e seguendo una traiettoria processuale molto dilatata nel tempo, la parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato esplicitamente di rinunciare al ricorso, venendo così meno alla volontà di proseguire il giudizio.
Il quadro normativo
Il Codice del Processo Amministrativo disciplina gli strumenti mediante i quali una parte può estinguere il giudizio, inclusa la rinuncia al ricorso, normate dagli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9. La rinuncia al ricorso rappresenta un diritto disponibile della parte ricorrente, attraverso il quale il ricorrente manifesta la propria volontà di non proseguire nel giudizio, rinunciando così alla pretesa di ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo ricorrente. L'articolo 87, comma 4-bis, del medesimo codice si applica ai procedimenti accelerati di smaltimento dell'arretrato, come quello in cui è stata pronunciata la presente sentenza. La procedibilità del ricorso, quale condizione processuale fondamentale affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, richiede che sussista un interesse della parte ricorrente a ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto. Tale interesse può venir meno nel corso del giudizio per sopravvenuti eventi.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda la sorte del ricorso amministrativo in presenza di una rinuncia volontaria dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del procedimento. Il punto di diritto controverso consiste nel determinare se la rinuncia al ricorso, quale esercizio di un diritto disponibile riconosciuto al ricorrente dal codice procedurale, comporti l'estinzione del giudizio e, conseguentemente, la perdita di procedibilità della causa. Occorreva verificare se, venuto meno l'interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio mediante l'esplicita dichiarazione di rinuncia, il Tribunale dovesse pronunciarsi sulla improcedibilità sopravvenuta e non procedere all'esame del merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha riconosciuto che la memoria depositata il 16 febbraio 2026 dalla parte ricorrente, nella quale quest'ultima ha dichiarato inequivocabilmente la volontà di rinunciare al ricorso, determina il venir meno della condizione di procedibilità fondamentale per il prosieguo del giudizio, ossia l'interesse attuale della parte ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo. La rinuncia al ricorso costituisce un atto volontario e disponibile mediante il quale la parte stessa abbandona la propria pretesa risarcitoria, manifestando la propria intenzione di non proseguire nella tutela giurisdizionale. Il giudice ha ritenuto che tale atto, una volta manifestato formalmente mediante memoria depositata e notificata, estingue il rapporto processuale e preclude qualsiasi pronuncia nel merito della controversia. Il sopravvenuto difetto di interesse rappresenta pertanto un ostacolo insuperabile alla prosecuzione del processo, dal quale consegue necessariamente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la rinuncia volontaria della parte ricorrente abbia estinto il procedimento. Sono state compensate le spese di giudizio tra le parti, con la conseguenza che ciascuna sostenuta le proprie spese senza obbligo di versamento nei confronti dell'altra. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
La rinuncia al ricorso amministrativo dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio determina il sopravvenuto difetto di interesse processuale e rende il ricorso improcedibile, precludendo al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario Fabio Belfiori, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento n. 0288059 adottato dalla Questura di Milano in data 11.8.2021 e notificato in data 22.7.2022 ed il provvedimento Cat. A12/2022/dmn/Imm. N. 20 adottato dalla Questura di Parma in data 9.7.2022 e notificato in data 22.7.2022 e tutti i provvedimenti collegati anche non conosciuti dalle parti ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2022, proposto da Huhegala Huhegala, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Milano, Questura Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano e di Questura Parma; Vista la memoria notificata e deposita il 16 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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