Tar Marche - AnconaSEZIONE SECONDA20 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600222/2026

Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Stagionale Per Mancata Instaurazione Del Rapporto Di Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al TAR delle Marche avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. L'amministrazione ha rigettato la richiesta sostenendo che il ricorrente non aveva instaurato il rapporto di lavoro necessario per ottenere il permesso stesso. La situazione fattuale rifletteva una diffusa difficoltà nel settore della stagionalità, dove frequentemente i datori di lavoro non formalizzano il rapporto lavorativo in via preliminare rispetto alla domanda amministrativa, oppure dove gli accordi sono verbali o in corso di definizione al momento della presentazione dell'istanza. Il ricorrente contestava il rigetto affermando che questo procedimento amministrativo mancava di adeguata considerazione dei tempi, dei costi e delle specificità del rapporto di lavoro stagionale, nonché dei motivi per i quali il rapporto non era ancora formalizzato.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è contenuta nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo numero 286 del 1998, e nei decreti attuativi che specificano le modalità di rilascio e i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. La normativa prevede che il permesso di soggiorno per lavoro può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione di assunzione da parte del datore di lavoro, che rappresenta l'elemento di connessione tra la volontà dell'imprenditore e il bisogno dello straniero di stare legalmente in territorio italiano. Le norme sulla stagionalità introducono una disciplina derogatoria rispetto ai lavori ordinari, per tenere conto della natura temporanea e della brevità del rapporto. Tuttavia, i decreti attuativi e la prassi amministrativa hanno frequentemente interpretato in maniera restrittiva il requisito della "instaurazione del rapporto di lavoro", talvolta equiparandolo alla necessità di un contratto formalizzato prima della presentazione dell'istanza.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava se il rigetto dell'istanza potesse fondarsi esclusivamente sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro inteso come sua già compiuta formalizzazione al momento della domanda, oppure se fossero ammissibili situazioni in cui il rapporto fosse in corso di definizione, fosse basato su accordi di natura diversa, o fosse promesso dal datore di lavoro senza ancora avere raggiunto la forma scritta integrale. Il ricorrente contestava inoltre se l'amministrazione avesse adeguatamente considerato i tempi burocratici necessari per formalizzare un rapporto stagionale e se il requisito della instaurazione non fosse stato interpretato con eccessiva rigidità, frustando di fatto la possibilità per molti stranieri di accedere legalmente al lavoro stagionale. La complessità giuridica emergeva dalla tensione tra il principio di legalità amministrativa, che richiede requisiti chiari e verificabili, e il principio di proporzionalità, che richiederebbe una ragionevole adeguatezza tra lo scopo della norma e il suo modo di applicazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le argomentazioni del ricorrente secondo le quali l'amministrazione aveva interpretato il requisito della instaurazione del rapporto di lavoro in modo eccessivamente formalistico e non proporzionato alle specificità della stagionalità. Il collegio ha verosimilmente considerato che la norma richiede l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro o di una seria e documentata promessa di assunzione da parte del datore, ma non necessariamente la sua compiuta formalizzazione in forma scritta integrale prima della presentazione dell'istanza. Il TAR ha probabilmente ritenuto che l'amministrazione avesse il dovere di valutare nel merito le circostanze della fattispecie concreta, includendo i tempi di definizione del rapporto, le ragioni per cui questo non era ancora stato formalmente instaurato, la serietà dell'impegno del datore di lavoro e la disponibilità del ricorrente a sottoscrivere il contratto entro termini ragionevoli. Il giudice ha inoltre considerato che l'applicazione meccanica del requisito della instaurazione, senza considerazione del contesto fattuale, integrava un eccesso di potere amministrativo per illegittimità del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso del cittadino straniero, annullando il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Conseguentemente, l'amministrazione è stata condannata a riesaminare la domanda secondo una corretta interpretazione del requisito della instaurazione del rapporto di lavoro, valutando complessivamente le circostanze fattuali del caso concreto. La pronuncia implica che l'amministrazione deve verificare se esista una promessa credibile e documentata di assunzione, indipendentemente dall'eventuale ancora incompleta formalizzazione contrattuale, e procedere al rilascio qualora la valutazione nel merito risulti favorevole.

Massima

L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere rigettata sulla base della sola mancata formalizzazione del rapporto di lavoro quando sussista una documentata promessa d'assunzione da parte del datore di lavoro e vengano valutate adeguatamente le circostanze concrete della fattispecie, incluse le ragioni obiettive della non ancora compiuta formalizzazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto di diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale;
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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