Tar Marche - AnconaSEZIONE SECONDA21 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600230/2026

Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Questura competente al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, corredando la domanda della documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri. L'amministrazione, dopo l'esame della documentazione prodotta, ha rigettato l'istanza negando il rilascio del permesso richiesto. Ritenendosi ingiustamente privato del beneficio amministrativo e contestando i presupposti del rigetto, lo straniero ha impugnato il provvedimento dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sezione seconda di Ancona, adducendo la violazione della corretta procedura amministrativa e dell'adeguata motivazione del provvedimento denegatorio.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso, del soggiorno e della circolazione degli stranieri sul territorio nazionale è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998, che fissa i presupposti, le modalità e le competenze amministrative per il rilascio dei vari titoli di soggiorno. Tra questi rientra il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il quale è subordinato alla verifica di una serie di condizioni, sia documentali che sostanziali, tra cui la sussistenza di un rapporto di lavoro effettivo e l'assenza di cause ostative previste dalla legge. La pubblica amministrazione, nel valutare le istanze di rilascio, è tenuta al rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza, nonché all'obbligo di fornire una motivazione adeguata e logica delle proprie decisioni, secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia ha riguardato la legittimità del rigetto dell'istanza operato dall'amministrazione, investendo il giudice amministrativo della responsabilità di verificare se il provvedimento denegatorio fosse correttamente motivato, se la valutazione della documentazione prodotta fosse stata svolta correttamente e in conformità ai criteri normativi, e se fossero stati rispettati i diritti procedurali dello straniero ricorrente. La questione investiva pertanto il sindacato sulla validità della procedura amministrativa seguita, sulla coerenza logica e giuridica della decisione e sulla corretta applicazione della normativa in materia di soggiorno per lavoro al caso concreto presentato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto di accogliere il ricorso in ragione della carenza di una corretta istruttoria amministrativa ovvero dell'erroneità della valutazione operata dalla Questura rispetto alla documentazione prodotta dal ricorrente. Il Tribunale ha riscontrato che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione adeguata e sufficientemente dettagliata delle ragioni che avevano condotto al rigetto, opacità che si risolve in violazione del dovere di motivazione incombente sulla pubblica amministrazione. Inoltre, la sentenza ha evidenziato che la documentazione presentata dal ricorrente, se correttamente valutata alla luce dei criteri normativi applicabili, avrebbe dovuto condurre a esito diverso, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Il giudice ha quindi censurato il provvedimento denegatorio sotto il profilo procedurale e sostanziale, riconoscendo che sussistevano i presupposti giuridici per l'accoglimento dell'istanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha accolto il ricorso proposto, annullando il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e condannando l'amministrazione competente a riesaminare la domanda secondo i criteri corretti di valutazione e a rilasciare il permesso richiesto, qualora la documentazione prodotta dal ricorrente sussista nella sua interezza e conformità alle prescrizioni normative. La sentenza ha inoltre presumibilmente condannato l'amministrazione al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente nel corso del giudizio amministrativo, conformemente alle disposizioni ordinarie in materia di conteggio delle spese processuali.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è tenuta, in caso di rigetto dell'istanza, a fornire una motivazione adeguata, puntuale e coerente, nonché a valutare con corretta procedura la documentazione prodotta dal ricorrente secondo i criteri normativi applicabili, restando suscettibile di annullamento il provvedimento denegatorio che non soddisfi tali requisiti di legittimità procedurale e sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere
per l'annullamento:
del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 15.11.2024 e notificato in  data 24.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal cittadino straniero Gomis Alexandre a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Massei, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Ascoli Piceno, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, n.55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del i Ministero dell'Interno e della  Questura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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