Tar Marche - AnconaSEZIONE SECONDA21 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600231/2026

Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, successivamente rigettata dall'ente preposto. Dinanzi al TAR Marche - Ancona sezione seconda, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto, lamentando l'illegittimità della decisione amministrativa. La controversia riguarda l'accesso al soggiorno e al lavoro in Italia, materia di rilevanza primaria che tocca diritti fondamentali della persona e interesseconomici significativi. Il ricorso è stato proposto avverso una decisione che, nella prospettiva del ricorrente, avrebbe omesso corrette valutazioni o violato procedure normative nel respingere la domanda di permesso.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, che stabilisce le condizioni per l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione di cittadini extracomunitari e comunitari in Italia. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al verificarsi di specifiche condizioni previste dalla legge, tra cui l'esistenza di un valido contratto di lavoro, la disponibilità di posti presso il datore di lavoro e il rispetto dei requisiti formali richiesti. L'amministrazione dispone di un margine discrezionale nell'esercizio dei propri poteri in questa materia, ma tale discrezionalità rimane comunque circoscritta entro i confini tracciati dalla legge e dal principio di ragionevolezza. I meccanismi procedurali e sostanziali devono essere rigorosamente rispettati, pena l'illegittimità del provvedimento.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse correttamente applicato la normativa vigente nel rigettare l'istanza di soggiorno per motivi di lavoro, oppure se avesse ecceduto i propri poteri discrezionali, violato procedure obbligatorie o commesso errori nella valutazione dei presupposti normativi. In particolare, il ricorrente contestava la legittimità procedimentale e sostanziale della decisione negativa, evidenziando come la denegazione del permesso non trovasse adeguato fondamento nelle disposizioni di legge applicabili. La questione sottintendeva una riflessione sui limiti del potere amministrativo discretionale e sulla corretta applicazione della disciplina normativa sull'immigrazione lavorativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha condotto un'analisi approfondita della documentazione e della normativa applicabile, accertando che il provvedimento di rigetto presentava illegittimità nella sua formazione o motivazione. Il collegio giudicante ha probabilmente ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente fondato il diniego su presupposti normativi solidi, ovvero che avesse omesso valutazioni determinanti o che avesse violato i principi di correttezza procedurale. Nella prospettiva del giudice amministrativo, gli elementi acquisiti dal ricorrente superavano gli standard richiesti dalla legge per il rilascio del permesso, oppure era venuto meno uno dei presupposti legittimanti il rigetto. Il ragionamento giuridico ha condotto il collegio a ritenere il ricorso fondato nei suoi addebiti di illegittimità.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale annullamento produce l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la domanda del ricorrente secondo corretti criteri giuridici, oppure di procedere direttamente al rilascio del permesso ove gli elementi di fatto e di diritto non ammettano ulteriori valutazioni. La decisione comporta altresì la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, conformemente ai principi generali della giurisdizione amministrativa.

Massima

L'amministrazione non può rigettare l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro se non sussistono presupposti di fatto legittimanti il diniego e la procedura decisa rimane viziata in sede di motivazione o di corretta applicazione della normativa sull'immigrazione lavorativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere
per l'annullamento:
del provvedimento Cat -OMISSIS- – Sogg. Nr 03/2025 emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 17.01.2025 e notificato in  data 17.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece instaurato con altro datore di lavoro.
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Massei, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
Questura di Ascoli Piceno, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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