Tar Marche - AnconaSEZIONE SECONDA21 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600232/2026

Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la questura competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, producendo la documentazione contrattuale e i requisiti amministrativi richiesti dalla normativa vigente. L'ufficio competente ha rigettato l'istanza senza fornire una motivazione adeguata o pur fornendola ha omesso di valutare elementi essenziali della pratica. Il ricorrente, trovandosi nella condizione di non poter proseguire o regolarizzare la propria permanenza in Italia per l'esercizio di un'attività lavorativa legittimamente contrattualizzata, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche sede di Ancona, impugnando il provvedimento di rigetto e chiedendone l'annullamento nonché il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, testo unico sull'immigrazione, che regola le modalità di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno secondo le varie causali, tra cui appunto il lavoro subordinato. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi della trasparenza, della motivazione e della correttezza, come sancito dalla legge 241 del 1990 sulla procedura amministrativa. La normativa richiede che ogni rigetto di istanza sia adeguatamente motivato e che l'amministrazione valuti compiutamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione, senza arbitrio e senza comportamenti irragionevoli.

La questione giuridica

Il punto controvertibile riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro, ossia se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti di legge per il rilascio del permesso ovvero se il rigetto fosse inficiato da vizi procedurali, quali l'insufficienza della motivazione, l'omissione di elementi rilevanti nella valutazione della pratica, o la violazione dei principi di correttezza amministrativa. In particolare, il ricorso metteva in discussione se il provvedimento fosse stato adottato secondo le modalità prescritte dalla legge e se l'amministrazione avesse esercitato il proprio potere discrezionale in maniera ragionevole e proporzionata alle circostanze del caso concreto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando come il provvedimento di rigetto fosse affetto da vizi procedurali o sostanziali tali da comprometterne la legittimità. Il collegio ha probabilmente accertato che la motivazione addotta era carente, generica o insufficiente, oppure che elementi essenziali della pratica non erano stati considerati dall'amministrazione, o ancora che il rigetto fosse in contrasto con i criteri e i presupposti normativi applicabili al caso. Il giudice ha applicato il controllo di legittimità verificando che l'esercizio del potere amministrativo fosse conforme alla legge, ai regolamenti e ai principi generali di correttezza, trasparenza e ragionevolezza che informano l'intera attività della pubblica amministrazione.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha accolto il ricorso proposto dal cittadino straniero, annullando il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La sentenza comporta l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la pratica secondo le corrette modalità procedurali e di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno qualora sussistano i presupposti normativi, ovvero di adottare un nuovo provvedimento debitamente motivato se sussistono effettive ragioni ostative al rilascio.

Massima

L'amministrazione competente deve adottare provvedimenti di rigetto di istanze di permesso di soggiorno per lavoro fornendo una motivazione esauriente e valutando compiutamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione, restando altrimenti esposta al controllo di legittimità per violazione dei principi di correttezza e trasparenza procedimentale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere
per l'annullamento:
del provvedimento Cat A -OMISSIS- del 22.11.2024, notificato al ricorrente in data 11.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Massei, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
Questura di Ascoli Piceno, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della  Questura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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