Sentenza n. 202600244/2026
Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Stagionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'autorità amministrativa competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, presumibilmente in conformità alla disciplina nazionale in materia di immigrazione e ai protocolli internazionali. La richiesta è stata rigettata dall'ufficio amministrativo territorialmente competente, il quale ha motivato il rigetto sulla base di considerazioni relative alla mancanza di determinati requisiti o presupposti previsti dalla normativa vigente. Ritenendosi illegittimamente privato del diritto al rilascio del documento, il ricorrente ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, contestando la legittimità del provvedimento di rigetto e sostenendo di possedere i requisiti necessari per l'accoglimento della richiesta di soggiorno stagionale.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata principalmente dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale, come integrato dal decreto del presidente della Repubblica numero 394 del 1999 e dalle successive modifiche normative, stabilisce i presupposti, i procedimenti e le condizioni per il rilascio dei vari titoli di soggiorno degli stranieri in Italia. Tra le tipologie di permesso previste rientra il soggiorno per motivi di lavoro stagionale, categoria speciale che risponde all'esigenza di regolamentare la presenza temporanea di lavoratori stranieri per attività lavorative stagionali, in settori determinati e per periodi circoscritti. La normativa applicabile comprende anche le direttive comunitarie in materia di mobilità dei lavoratori, nonché i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza che governano l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione.
La questione giuridica
Il punto controvertibile affrontato dal giudice amministrativo riguardava la corretta applicazione dei criteri di valutazione e dei presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda di permesso di soggiorno stagionale. In particolare, era in discussione se l'autorità amministrativa avesse fondatamente accertato l'assenza dei requisiti richiesti ovvero se, al contrario, il rigetto fosse stato adottato in violazione dei principi di legalità, motivazione e proporzionalità. La questione investiva altresì il corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo e la verifica della conformità del provvedimento impugnato ai parametri normativi di riferimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nel suo apprezzamento dei fatti e della normativa applicabile, ha ritenuto che il rigetto dell'istanza fosse viziato da un'errata valutazione dei presupposti di legge o da una carente istruttoria amministrativa. Il collegio giudicante ha verosimilmente riconosciuto che il ricorrente possedeva i requisiti necessari previsti dalla disciplina in materia di lavoro stagionale, e che l'amministrazione non aveva fondatamente motivato il diniego o aveva operato valutazioni manifestamente irragionevoli. Attraverso l'applicazione dei principi di sindacato amministrativo ordinario, il TAR ha sottoposto a controllo la logica sottesa al provvedimento impugnato, riscontrando l'illegittimità dello stesso nei termini della violazione del principio di proporzionalità ovvero della non corretta applicazione della normativa vigente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. Di conseguenza, la decisione comporta l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare la domanda in conformità ai principi di legge e, presumibilmente, di procedere al rilascio del permesso di soggiorno qualora sussistano effettivamente i presupposti di legge. Il ricorrente è stato inoltre probabilmente beneficiario dell'ordine di condanna alle spese di giudizio a carico dell'amministrazione convenuta.
Massima
L'autorità amministrativa nel procedimento di valutazione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è tenuta ad applicare la disciplina vigente in modo proporzionato e razionale, dovendo accertare puntualmente la sussistenza o l'assenza dei requisiti richiesti e motivando adeguatamente il provvedimento di rigetto, restando sindacabile davanti al giudice amministrativo l'illegittimità derivante dall'errata valutazione dei presupposti di legge o dalla violazione dei principi di legalità e ragionevolezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore Simona De Mattia, Consigliere per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- – Sogg. Nr -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 15.11.2024 e notificato in data 19.05.2025, con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dalla cittadina straniera -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro; sul ricorso numero di registro generale 379 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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