Tar Marche - AnconaSEZIONE SECONDA23 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600245/2026

Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Stagionale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'autorità competente (questura o prefettura) per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, come previsto dalla normativa nazionale. L'amministrazione ha rigettato l'istanza con un provvedimento che il ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. Il ricorso è stato promosso al fine di ottenere l'annullamento del diniego e il conseguente accertamento del diritto al rilascio della documentazione richiesta. La controversia rientra nella più ampia materia dell'immigrazione per lavoro, settore che coinvolge interessi significativi sia per il lavoratore straniero che per l'amministrazione pubblica, chiamata a bilanciare le esigenze di controllo con il riconoscimento dei diritti soggettivi quando i presupposti normativi sono integrati.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, in particolare dall'articolo 27-bis e dalle successive modifiche introdotte dalla legislazione nazionale, nonché dalle direttive europee in materia di mobilità dei lavoratori stagionali. La normativa prevede una procedura amministrativa complessa, che richiede il rispetto di specifici criteri di accesso e di requisiti di meritevolezza, con particolare riguardo alla verifica dei requisiti soggettivi del ricorrente e alle modalità corrette di presentazione della documentazione. Le autorità amministrative competenti devono operare nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio di legalità, la proporzionalità, l'adeguata motivazione dei provvedimenti e il principio del contraddittorio amministrativo.

La questione giuridica

La questione di fondo riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto e se l'amministrazione avesse correttamente e compiutamente verificato la sussistenza dei presupposti normativi richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno. In particolare, occorreva accertare se il rigetto era stato motivato in modo specifico e analitico rispetto alla situazione del ricorrente, ovvero se presentava vizi procedurali o sostanziali tali da renderlo illegittimo. La questione assumeva rilevanza giuridica generale poiché incideva sui diritti procedurali e sostanziali dell'individuo nel contesto del procedimento amministrativo di rilascio di permessi di soggiorno per lavoro.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente, accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento amministrativo. La decisione è stata basata sulla constatazione che l'amministrazione aveva commesso uno o più vizi nel procedimento di rigetto, quali l'insufficiente motivazione del diniego, l'errata applicazione della normativa di riferimento, ovvero la mancata corretta valutazione dei requisiti e della documentazione prodotta dal ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto che, ove correttamente applicate le norme vigenti, i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno risultavano integrati, rendendo thus illegittimo il rifiuto della pubblica amministrazione di procedere al rilascio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso del ricorrente, annullando il provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Di conseguenza, ha ordinato all'amministrazione competente (questura o prefettura) di procedere al rilascio del permesso di soggiorno nel rispetto della legge, accertando così il diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento della sua qualifica di lavoratore stagionale. La sentenza è divenuta esecutiva, imponendo alla pubblica amministrazione il dovere di conformarsi alla decisione giudiziale.

Massima

L'amministrazione non può legittimamente rigettare un'istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale qualora non fornisca una motivazione adeguata, analitica e sostanzialmente corretta, ovvero qualora non osservi le procedure e i presupposti normativi richiesti dalla legge, restando conseguentemente soggetta all'annullamento del provvedimento mediante ricorso amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere, Estensore
Simona De Mattia,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 3.06.2025 e notificato in data 4.06.2025, con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della  Questura Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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