Sentenza n. 202600392/2026
Annullamento Decreto Di Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Di Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato Stagionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza all'autorità competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, richiedendo cioè di poter soggiornare nel territorio italiano in virtù di una relazione lavorativa temporanea e stagionale. L'amministrazione preposta ha adottato un decreto di rigetto, negando il rilascio del permesso richiesto. Non ritenendo legittimi i motivi addotti nel decreto di rigetto e riscontrandovi un'illegittimità procedimentale o sostanziale, il ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento del suo diritto al soggiorno per lavoro stagionale. Il TAR della sezione seconda di Ancona, esaminati gli atti e le produzioni documentali, ha ritenuto di accogliere integralmente il ricorso e di pronunciarsi a favore del ricorrente.
Il quadro normativo
La materia relativa ai permessi di soggiorno per cittadini stranieri è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, ossia il Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che costituisce la normativa di riferimento principale e contiene i criteri, i presupposti e i procedimenti amministrativi per il rilascio di varie tipologie di permessi di soggiorno, fra cui quelli per motivi di lavoro. In particolare, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale è disciplinato dall'articolo 27 del medesimo testo unico, il quale stabilisce le condizioni specifiche e i requisiti documentali necessari affinché uno straniero possa ottenere il rilascio di questo titolo di soggiorno a carattere temporaneo e ricorrente. La legge prevede altresì che l'amministrazione competente debba rispettare rigorosamente i criteri normativi e le procedure previste, operando una valutazione corretta e completa della documentazione presentata dal richiedente.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'illegittimità del decreto di rigetto emesso dall'amministrazione nei confronti del ricorrente, il quale aveva presentato una istanza completa e conforme ai requisiti di legge per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La questione giuridica ruotava attorno alla corretta applicazione della normativa vigente da parte della pubblica amministrazione e alla verifica che essa avesse operato una valutazione effettiva e priva di vizi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per il rilascio del permesso. In gioco vi era altresì il diritto fondamentale del ricorrente al riconoscimento di una posizione giuridica acquisita sulla base della legislazione in materia di immigrazione e lavoro.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sull'istanza, ha scrutinato il decreto di rigetto e ha riscontrato che l'amministrazione aveva commesso errori nell'applicazione della normativa di riferimento o aveva operato in difetto di corrette istruttorie, oppure ancora aveva esercitato il potere amministrativo in modo contrario ai principi generali dell'azione amministrativa. Le risultanze istruttorie e la documentazione presentata dal ricorrente sono apparse al collegio giudicante idonee a provare il sussistere dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il TAR ha pertanto ritenuto che il rigetto dell'istanza fosse stato adottato senza una corretta base fattuale e normativa, rappresentando un provvedimento illegittimo che non poteva essere mantenuto in vigore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente e ha annullato il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale. Di conseguenza, l'amministrazione competente è tenuta a procedere al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, dando piena esecuzione alle conseguenze derivanti dall'accoglimento della sentenza. Le spese relative al giudizio sono generalmente poste a carico della parte soccombente, secondo i criteri ordinari di condanna alle spese in materia amministrativa.
Massima
Sono illegittime l'amministrazione del rifiuto di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale quando la documentazione e i requisiti richiesti dalla legge risultino sostanzialmente provati e quando l'amministrazione abbia operato in carenza di idonea istruttoria ovvero in violazione dei criteri normativi stabiliti dal Testo Unico sull'Immigrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere Simona De Mattia, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale notificato in data 20/03/2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti; sul ricorso numero di registro generale 406 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mersia Pelliccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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