Sentenza n. 202600399/2026
Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato Stagionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza all'Amministrazione competente (Prefettura o Questura) al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, allegando la documentazione richiesta a supporto della propria richiesta. L'Amministrazione ha rigettato l'istanza mediante provvedimento amministrativo, impedendo così al ricorrente di soggiornare legalmente in Italia per svolgere l'attività lavorativa stagionale. Ritenendo il rigetto ingiustificato o adottato in violazione delle procedure previste dalla normativa vigente, il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, contestando la legittimità del diniego e chiedendo l'annullamento dello stesso. Il TAR Marche ha ritenuto fondate le ragioni della ricerca e ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di rigetto e disponendo il rilascio del permesso di soggiorno.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, inclusa la fattispecie del lavoro subordinato stagionale, è contenuta nel Decreto Legislativo 286/1998, il quale stabilisce i requisiti e le condizioni per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. La normativa richiede che il datore di lavoro comunichi le proprie esigenze di assunzione di personale straniero, che il lavoratore presenti idonea documentazione attestante l'offerta di lavoro e che ricorrano i presupposti economici e contrattuali necessari per il rilascio del permesso. Il procedimento amministrativo deve essere condotto nel rispetto del Decreto Legislativo 241/1990, che disciplina il procedimento amministrativo e impone all'Amministrazione l'obbligo di motivazione dei provvedimenti, la valutazione corretta della documentazione presentata e il rispetto dei termini procedurali.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione, ossia sulla corretta interpretazione e applicazione dei requisiti normativi per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e sul rispetto delle procedure amministrative previste dalla legge. Il ricorrente contestava che l'Amministrazione avesse valutato erroneamente la documentazione fornita, che non avesse adeguatamente motivato il diniego o che avesse disapplicato le disposizioni vigenti in materia di lavoro stagionale. La questione era giuridicamente rilevante poiché toccava il diritto del cittadino straniero a una decisione amministrativa legittima, il diritto al lavoro e alla libertà di circolazione, nonché il dovere dell'Amministrazione di operare secondo principi di trasparenza, correttezza e conformità alla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato attentamente la documentazione prodotta dal ricorrente e la motivazione addotta dall'Amministrazione nel provvedimento di rigetto, concludendo che quest'ultima non era idonea a giustificare il diniego o che era affetta da vizi sostanziali. Il collegio ha presumibilmente ritenuto che il ricorrente aveva assolto l'onere di provare il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, ovvero l'esistenza di un'offerta di lavoro stagionale concreta e verificabile, nonché il rispetto dei requisiti economici e contrattuali. Il TAR ha altresì accertato che l'Amministrazione aveva omesso di dare adeguata considerazione agli elementi documentali presentati oppure aveva violato il procedimento amministrativo, ad esempio non accordando al ricorrente un termine ragionevole per integrare la documentazione o procedendo a una valutazione sommaria e superficiale. La logica giuridica seguita dal giudice amministrativo si è basata sul principio della legalità dell'azione amministrativa e sul controllo pieno della conformità del provvedimento ai presupposti di fatto e di diritto.
La decisione
Il TAR Marche ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo di rigetto e ordinando all'Amministrazione di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale al ricorrente. La decisione comporta che il ricorrente potrà soggiornare legalmente in Italia per lo svolgimento dell'attività lavorativa stagionale concordata con il datore di lavoro, godendo di tutti i diritti connessi a tale condizione giuridica. Presumibilmente il TAR ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, come previsto dalla normativa processuale amministrativa.
Massima
L'Amministrazione è obbligata a rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale quando il ricorrente ha documentato l'esistenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge, e il diniego non può essere fondato su valutazioni generiche, insufficientemente motivate o viziate da procedimento illegittimo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere Simona De Mattia, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale notificato in data 18/03/2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti; sul ricorso numero di registro generale 397 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mersia Pelliccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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