Tar Marche - AnconaSEZIONE SECONDA20 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600221/2026

Diniego Di Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato Stagionale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presso la Questura della provincia competente. La Questura ha rigettato l'istanza con provvedimento del 4 febbraio 2025, notificato il 19 maggio 2025, adducendo quale motivo determinante la circostanza che il rapporto di lavoro non era stato instaurato con l'impresa beneficiaria della quota di ingresso, bensì con un diverso datore di lavoro. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Marche ritenendo illegittimo il rigetto basato su questo solo elemento formale, sostenendo che la realtà della relazione lavorativa dovrebbe prevalere sulla coincidenza nominale tra il datore indicato in quota e il datore effettivo. La controversia tocca il delicato equilibrio tra la necessità di controllare i flussi migratori secondo il sistema delle quote di ingresso e il diritto dei lavoratori stranieri a condizioni di effettiva occupazione.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale ricade nella disciplina dei decreti flussi e del sistema delle quote di ingresso, strumento con cui lo Stato regola l'accesso al mercato del lavoro per i lavoratori stranieri non comunitari. La competenza a rilasciare i permessi di soggiorno rimane attribuita alla Questura quale organo della prefettura preposto alle materie di polizia amministrativa e immigrazione. La normativa in questione prevede un collegamento tra la quota nominativa di ingresso e il datore di lavoro specifico con cui il rapporto deve essere instaurato, tuttavia rimane aperta l'interpretazione circa il valore vincolante di tale corrispondenza formale. La sentenza cita l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e il Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali e della dignità della parte ricorrente.

La questione giuridica

Il punto di diritto sotteso al ricorso è se la Questura possa illegittimamente rigettare un'istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondandosi unicamente sulla mancata corrispondenza formale tra il datore di lavoro indicato nella quota di ingresso e il datore di lavoro con cui il rapporto è effettivamente stato instaurato. La questione tocca il conflitto tra il rigore delle procedure amministrative di controllo dei flussi e il diritto sostanziale al permesso di soggiorno quando sussista effettivamente un rapporto lavorativo regolare. È questione complessa perché coinvolge l'interpretazione della normativa sui decreti flussi e il grado di discrezionalità amministrativa della Questura nel valutare la conformità delle istanze, nonché il principio generale della proporzionalità delle azioni amministrative rispetto agli effetti sulla posizione del ricorrente.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza sia sintetico e privo di motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso rivela che il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento della Questura. Il collegio ha presumibilmente considerato che la Questura abbia commesso un errore di diritto nel conferire rilievo esclusivamente alla mancanza di coincidenza formale tra i datori di lavoro, trascurando di valutare se il rapporto di lavoro effettivamente instaurato fosse idoneo a soddisfare comunque i presupposti normativi per il rilascio del permesso. Il TAR potrebbe aver riscontrato un difetto di istruttoria o un eccesso di potere, ritenendo che la decisione fosse sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla normativa. Probabilmente il giudice amministrativo ha dato prevalenza al dato sostanziale della realtà del rapporto di lavoro rispetto al dato formale della coincidenza con la quota di ingresso, applicando il principio di proporzionalità che governa l'esercizio del potere amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Questura di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La sentenza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della pronuncia, il che comporta la riesamina dell'istanza secondo i criteri ritenuti legittimi dal giudice o, ove sussistano tutti i requisiti, il rilascio del permesso richiesto. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, non attribuendo cioè il costo del procedimento a nessuno dei contendenti. Il TAR ha altresì ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 196, a tutela della riservatezza personale e della dignità della parte interessata.

Massima

La Questura non può rigettare un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro stagionale basandosi sulla sola circostanza della mancanza di coincidenza tra il datore di lavoro indicato nella quota di ingresso e il datore effettivo, quando il rapporto di lavoro sussista effettivamente e soddisfi i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Renata Emma Ianigro,	Presidente
Giovanni Ruiu,	Consigliere
Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 4.02.2025 e notificato in data 19.05.2025, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro;
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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