Sentenza n. 202600242/2026
Decreto Di Diniego Di Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato Stagionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche contro il decreto di diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, emanato dalla Questura competente. Il ricorrente aveva presentato istanza per ottenere il permesso di soggiorno stagionale in conformità alla normativa vigente, allegando idonea documentazione attestante l'esistenza di un contratto di lavoro stagionale con datore di lavoro legittimato e la sussistenza dei prescritti requisiti economici e assicurativi. La Questura ha respinto la domanda attraverso provvedimento amministrativo, senza fornire motivazione adeguata o comunque con motivazione insufficiente. Il ricorrente ha tempestivamente impugnato tale decreto sostenendo l'illegittimità del diniego per violazione dei principi procedurali e di merito applicabili alla materia.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo numero 286 del 1998, che consente il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro, incluse le forme di lavoro stagionale. La normativa di settore richiede che l'amministrazione valuti la sussistenza di specifici requisiti relativi alla contrattualistica di lavoro, alla capacità economica del datore di lavoro e alla protezione sociale della lavoratore. La decisione amministrativa di diniego deve essere motivata in fatto e in diritto, esplicitando le ragioni concrete per cui i requisiti non ricorrono. I principi europei in materia di diritti dei lavoratori migranti, sebbene rivenienti da direttive e accordi internazionali, costituiscono parametri interpretativi di rilievo nel controllo amministrativo.
La questione giuridica
La principale questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava la legittimità del diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in relazione alla completezza e adeguatezza della motivazione amministrativa e alla corretta valutazione dei prescritti requisiti normativi. In particolare, era controverso se l'amministrazione avesse effettivamente verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ovvero se il provvedimento fosse viziato da carenza motivazionale o da errore nel procedimento istruttorio. La questione assume rilievo perché il permesso di soggiorno per lavoro stagionale rappresenta uno strumento legale di accesso al mercato del lavoro per lavoratori migranti in settori caratterizzati da stagionalità, e il suo diniego ingiustificato comporta violazione del diritto fondamentale alla migrazione economica legale.
La motivazione del giudice
Il collegio del Tribunale amministrativo ha ritenuto sussistere il vizio di carenza motivazionale o comunque una motivazione insufficiente nel provvedimento amministrativo, ovvero ha accertato che la Questura non aveva adeguatamente valutato gli elementi di fatto rilevanti per la decisione. Il TAR ha verificato che il ricorrente aveva debitamente documentato la sussistenza di un valido contratto di lavoro stagionale e il possesso dei requisiti economici e previdenziali prescritti dalla normativa, e che tali elementi non risultavano affatto considerati nella decisione dell'amministrazione. Sulla base di tale valutazione, il giudice ha concluso che il diniego era ingiustificato e che il ricorrente aveva diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la durata della stagione lavorativa, in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha accolto il ricorso e ha conseguentemente annullato il decreto di diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, prescrivendo all'amministrazione di rilasciare il permesso richiesto con i medesimi effetti legali e per i medesimi periodi temporali indicati nella documentazione contrattuale prodotta. La Questura è tenuta a dare esecuzione al presente provvedimento mediante emissione del permesso di soggiorno secondo le modalità previste dalla legge entro il termine ordinario di cui alla normativa di settore. L'amministrazione è inoltre condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente nella misura stabilita dal giudice.
Massima
L'amministrazione non può denegare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale quando il ricorrente produca idonea documentazione attestante la sussistenza di un contratto di lavoro stagionale regolarmente stipulato e dei prescritti requisiti economici e previdenziali, dovendo motivare adeguatamente qualsiasi provvedimento di diniego con esplicito riferimento agli elementi fattici e normativi su cui si fonda la decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore Simona De Mattia, Consigliere per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- – Sogg nr. -OMISSIS- /2024 emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 12.11.2024 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sul ricorso numero di registro generale 205 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Massei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ascoli Piceno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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