Sentenza n. 202600373/2026
Decreto Di Rigetto Della Domanda Di Rinnovo Di Permesso Di Soggiorno Ex Art. 27 T.u.i.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27 del Testo Unico sull'Immigrazione, allegando la documentazione ritenuta idonea a comprovare i presupposti legali per il rilascio del titolo. La questura competente ha emesso un decreto di rigetto della domanda, contestualmente a quanto richiesto dalla normativa vigente. Il ricorrente, ritenendo ingiustificato il rigetto e lamentando violazioni procedurali e sostanziali nella valutazione della sua istanza, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al TAR per ottenere l'annullamento del provvedimento lesivo e il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno sulla base della documentazione prodotta. La controversia toccava questioni di diritto dell'immigrazione e di corretto procedimento amministrativo, con riflessi significativi sul diritto della persona straniera a permanere sul territorio nazionale.
Il quadro normativo
Il Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) disciplina i permessi di soggiorno e le loro condizioni di rinnovo, stabilendo i presupposti soggettivi e oggettivi che devono sussistere affinché le autorità amministrative possano concedere il provvedimento richiesto. L'articolo 27 delinea i criteri e le procedure per il rinnovo, prevedendo che la valutazione della domanda deve avvenire secondo canoni di merito e rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità e corretta istruttoria. L'amministrazione è tenuta a valutare effettivamente la documentazione prodotta, applicando le norme secondarie e i criteri espliciti, nonché i principi generali del diritto amministrativo, in primo luogo quello della motivazione consapevole e della compiutezza dell'istruttoria. Eventuali vizi procedurali o sostanziali nell'esercizio del potere amministrativo sono sindacabili dal giudice amministrativo secondo i canoni ordinari del controllo di legittimità.
La questione giuridica
Il problema centrale era verificare se il decreto di rigetto fosse stato emesso legittimamente, ovvero se la questura avesse correttamente valutato la documentazione presentata e se sussistessero davvero i presupposti normativi per il rigetto piuttosto che per l'accoglimento della domanda di rinnovo. La controversia verteva sulla corretta interpretazione e applicazione dei criteri dettati dall'articolo 27 T.U.I. al caso concreto e sulla verifica se l'amministrazione avesse assolto il proprio obbligo di condotta leale e corretta nei confronti del ricorrente. Centrale era altresì il tema della motivazione del provvedimento: se cioè il decreto di rigetto fosse stato adeguatamente motivato e se tale motivazione risultasse coerente con il dossier documentale acquisito.
La motivazione del giudice
Il collegio ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e ha verificato che la stessa risultava idonea a comprovare il permanere dei presupposti per il rinnovo secondo le previsioni normative applicabili. Il TAR ha riscontrato che il decreto di rigetto era viziato da un'istruttoria incompleta ovvero da una non consapevole valutazione dei dati di fatto accertati, in contrasto con l'obbligo amministrativo di motivazione puntuale e razionale. Ha inoltre evidenziato che la questura, nell'adottare il provvedimento di rigetto, non aveva dato considerazione adequata ai profili rilevanti della situazione concreta del ricorrente, incorrendo in un errore di valutazione degli elementi documentali. Il giudice ha applicato il sindacato di legittimità amministrativa, ritenendo che il comportamento dell'amministrazione violasse i principi di trasparenza e correttezza procedimentale, fondamentali nel esercizio dei poteri amministrativi verso gli individui. La sentenza ha quindi valutato il ricorso fondato nelle sue censure.
La decisione
Il TAR Marche, sezione seconda, ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto di rigetto emesso dalla questura, ripristinando il diritto del ricorrente alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il giudice ha pertanto ordinato alla questura di riesaminare la domanda secondo le corrette valutazioni dei presupposti normativi e sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente. Alla amministrazione è stato imposto di provvedere con sollecitudine a rilasciare il permesso di soggiorno ovvero di adottare un nuovo provvedimento motivato secondo i canoni di razionalità e proporzionalità, pena l'ulteriore sindacabilità giudiziale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti secondo le modalità ordinarie della giustizia amministrativa.
Massima
L'amministrazione non può rigettare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27 T.U.I. senza una complessiva e cosciente valutazione della documentazione prodotta dal richiedente e senza una motivazione consapevole che attesti l'assenza effettiva dei presupposti normativi richiesti, pena l'invalidità del provvedimento per violazione del principio di corretta procedura amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere Simona De Mattia, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno ex art. 27 T.U.I.; sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, proposto da Palushi Luan, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Ancona, U.T.G. - Prefettura di Ancona e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona, dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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