Divorzio tra stranieri in Italia: giurisdizione e legge applicabile
Quando i coniugi stranieri possono divorziare in Italia, quale legge si applica al loro divorzio e come funziona il riconoscimento delle sentenze straniere.
Con l'aumento della mobilità internazionale e dei matrimoni tra cittadini di nazionalità diverse, le questioni di diritto internazionale privato in materia di divorzio sono diventate sempre più frequenti nei tribunali italiani. Ogni anno migliaia di coppie bi-nazionali o straniere residenti in Italia si trovano a dover affrontare una domanda fondamentale: possiamo divorziare in Italia, e se sì, quale legge si applica al nostro caso?
La risposta non è semplice perché dipende da diversi fattori: la nazionalità dei coniugi, il luogo di residenza abituale, la data del matrimonio e i trattati internazionali applicabili. L'Italia è vincolata da diversi strumenti europei che disciplinano questi aspetti in modo uniforme per i Paesi UE, ma restano zone grigie per le coppie con coniugi di Paesi extra-UE o con matrimoni celebrati fuori dall'Unione.
In questo articolo facciamo chiarezza sulle norme applicabili, partendo dal Regolamento UE Bruxelles II-ter, passando per il Regolamento Roma III e arrivando alla legge italiana di diritto internazionale privato (L. 218/1995). Per un'assistenza personalizzata, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in divorzio con esperienza in diritto internazionale privato.
Il quadro normativo: tre livelli di norme
Per determinare quale giudice è competente e quale legge si applica a un divorzio con elementi di internazionalità, bisogna ragionare su tre livelli:
- Diritto dell'Unione Europea: prevale sulle norme nazionali e si applica quando entrambi i coniugi sono domiciliati in Paesi UE o hanno la nazionalità di Paesi UE
- Convenzioni internazionali bilaterali: trattati tra l'Italia e Paesi specifici che possono contenere norme sulla competenza giurisdizionale o sul riconoscimento delle sentenze
- Legge italiana di diritto internazionale privato (L. 218/1995): si applica in via residuale quando non operano norme UE o convenzionali
La competenza giurisdizionale: il Regolamento Bruxelles II-ter (UE 2019/1111)
Per le coppie con almeno un coniuge residente in un Paese UE, la competenza dei tribunali è disciplinata dal Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II-ter), in vigore dall'agosto 2022 in sostituzione del precedente Bruxelles II-bis. Questo regolamento stabilisce criteri alternativi di competenza: è sufficiente che almeno uno di essi sia soddisfatto per radicare la giurisdizione in un determinato Paese UE.
| Criterio di competenza | Descrizione |
|---|---|
| Residenza abituale comune | Entrambi i coniugi risiedono abitualmente nello stesso Paese UE |
| Ultima residenza abituale comune + uno ancora lì | L'ultimo luogo dove entrambi vivevano, se uno dei due vi risiede ancora |
| Residenza del convenuto | Il Paese in cui risiede il coniuge contro cui si agisce |
| Residenza del ricorrente (almeno 6 mesi) | Il Paese in cui risiede chi promuove il divorzio, se vi risiede da almeno 6 mesi |
| Nazionalità comune UE | Se entrambi sono cittadini dello stesso Paese UE, quel tribunale è competente |
Quindi, un tribunale italiano è competente se, per esempio: entrambi i coniugi vivono in Italia, o il coniuge convenuto risiede in Italia, o il ricorrente risiede in Italia da almeno 6 mesi. La nazionalità dei coniugi non è determinante ai fini della giurisdizione UE: due cittadini stranieri che risiedono abitualmente in Italia possono divorziare davanti ai tribunali italiani.
La legge applicabile: il Regolamento Roma III (UE 1259/2010)
Una volta stabilita la competenza del tribunale italiano, occorre chiedersi quale legge materiale si applica al divorzio. Qui entra in gioco il Regolamento UE 1259/2010 (Roma III), che si applica in Italia insieme ad altri 16 Paesi UE (non tutti gli Stati membri hanno aderito).
La scelta della legge applicabile
Il Regolamento Roma III consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al loro divorzio, entro certi limiti. Possono scegliere:
- La legge del Paese in cui risiedono abitualmente al momento dell'accordo
- La legge dell'ultimo Paese di residenza abituale comune, se uno vi risiede ancora
- La legge dello Stato di cui uno o entrambi hanno la cittadinanza
- La legge del foro (cioè la legge italiana, se si divorzia in Italia)
L'accordo sulla legge applicabile deve essere stipulato in forma scritta, datato e firmato da entrambi i coniugi. Può essere concluso anche durante il procedimento, fino all'avvio dell'udienza.
In assenza di scelta
Se i coniugi non hanno scelto la legge applicabile, si seguono criteri oggettivi in cascata:
- Legge del Paese di residenza abituale comune al momento della domanda di divorzio
- Legge dell'ultimo Paese di residenza abituale comune, se non sono più di un anno che uno dei coniugi vi ha trasferito la residenza
- Legge del Paese di cui entrambi hanno la cittadinanza al momento della domanda
- Legge del foro (la legge del tribunale adito)
Limiti: ordine pubblico e norme imperative
Anche se la legge straniera è applicabile, il giudice italiano non la applica se viola l'ordine pubblico italiano. Per esempio, se la legge straniera applicabile prevede il ripudio unilaterale del coniuge senza alcuna protezione per la moglie, il giudice italiano non la applicherà perché contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e ai diritti fondamentali della persona.
Il caso dei cittadini extra-UE residenti in Italia
Per le coppie in cui entrambi i coniugi sono cittadini di Paesi extra-UE ma residenti in Italia, si applicano comunque i criteri del Regolamento Bruxelles II-ter per la giurisdizione (la residenza abituale in Italia radica la competenza italiana). Per la legge applicabile, si segue Roma III se l'Italia è un Paese partecipante (e lo è), il che porta spesso all'applicazione della legge italiana in mancanza di scelta, essendo quella del foro.
Tuttavia, se la coppia straniera ha scelto di regolare il loro rapporto con la legge del Paese di origine, e tale scelta è stata formalizzata correttamente, il tribunale italiano applicherà quella legge straniera — salvo che non contrasti con l'ordine pubblico italiano.
Divorzio consensuale vs. contenzioso per coppie straniere
Anche le coppie straniere residenti in Italia possono accedere alle procedure semplificate previste dalla legge italiana. In particolare:
- Divorzio consensuale in tribunale: i coniugi si presentano congiuntamente e depositano un accordo. Il tribunale lo omologa rapidamente
- Divorzio con negoziazione assistita (L. 162/2014): senza udienza, con accordo siglato dagli avvocati e trasmesso alla Procura della Repubblica per il nulla osta
- Divorzio davanti all'ufficiale di stato civile: solo se non ci sono figli minori, disabili o economicamente non autosufficienti, e non vi sono assegni da corrispondere o trasferimenti immobiliari
Il problema della trascrizione del matrimonio
Per divorziare in Italia, il matrimonio straniero deve risultare trascritto nei registri di stato civile italiani. Se non lo è, occorre prima procedere alla trascrizione. Questa può essere richiesta al Comune di residenza in Italia o, se i coniugi vivono all'estero, al consolato italiano. Senza trascrizione, il tribunale italiano non può formalmente pronunciare il divorzio.
Riconoscimento in Italia di sentenze di divorzio straniere
Il tema speculare riguarda le sentenze di divorzio pronunciate all'estero: hanno efficacia in Italia? La risposta dipende dall'origine della sentenza:
Sentenze di Paesi UE
Le sentenze di divorzio pronunciate in altri Paesi UE sono riconosciute in Italia automaticamente, senza necessità di alcuna procedura (art. 30 Reg. Bruxelles II-ter). Basta presentare la sentenza e il relativo certificato standardizzato UE alle autorità italiane (Comune, notaio, ecc.).
Sentenze di Paesi extra-UE
Le sentenze di divorzio di Paesi non UE devono essere riconosciute in Italia tramite il procedimento di delibazione davanti alla Corte d'Appello, ai sensi degli artt. 64-65 della L. 218/1995. Il giudice verifica che: la sentenza straniera sia definitiva, sia stata emanata da un giudice competente secondo i criteri italiani, non violi l'ordine pubblico, non sia contraria a un giudicato italiano precedente, e che le parti siano state messe in condizione di difendersi.
Per le copie con un coniuge di nazionalità di un Paese con cui l'Italia ha un trattato bilaterale specifico (es. alcuni Paesi nordafricani), possono applicarsi procedure semplificate.
Il divorzio nel diritto italiano: la legge 898/1970 e la riforma
Quando il tribunale italiano applica il diritto italiano al divorzio di una coppia straniera, lo fa in base alla Legge 898/1970 (legge sul divorzio), così come modificata nel tempo e dalla recente riforma processuale del D.Lgs. 149/2022. Gli elementi fondamentali sono:
- Possibilità di divorziare dopo almeno 12 mesi di separazione legale (6 mesi se consensuale, dal 2015)
- Assegno divorzile valutato secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione SS.UU. 18287/2018 (funzione assistenziale, compensativa e perequativa)
- Affidamento dei figli regolato secondo il loro interesse superiore
Se invece il tribunale italiano applica una legge straniera (es. la legge francese per due coniugi francesi residenti temporaneamente in Italia), applicherà le norme di quella legge in materia di divorzio — e potrà avere bisogno di una perizia sul diritto straniero da parte di esperti.
Perché è fondamentale affidarsi a un avvocato specializzato
Il divorzio con elementi di internazionalità è uno dei settori più complessi del diritto di famiglia. Scegliere il foro sbagliato può significare dover rifare tutto il procedimento; sbagliare la legge applicabile può portare a risultati molto diversi da quelli attesi (es. su assegno divorzile e affidamento figli). Per questo motivo, chiunque si trovi in questa situazione dovrebbe rivolgersi a un avvocato esperto in diritto internazionale privato e divorzio prima ancora di avviare qualsiasi procedura.
Hai bisogno di assistenza legale per la tua separazione?
Consulta un avvocato specializzato su AvvocatoFlash:
Hai dubbi su diritto di famiglia e successioni?
Un avvocato a tua disposizione ogni volta che ti serve
Domande simili dal forum