Divorzio quando uno dei coniugi non vuole: iter giudiziale
Il consenso del coniuge non è necessario per il divorzio: la legge italiana prevede un iter giudiziale che consente di sciogliere il matrimonio anche unilateralmente.
Uno dei malintesi più comuni in materia di diritto di famiglia è credere che il divorzio sia possibile solo se entrambi i coniugi sono d'accordo. In realtà, la legge italiana — già dalla sua formulazione originaria del 1970 (L. n. 898/1970) — prevede la possibilità di divorziare anche contro la volontà dell'altro coniuge. Il consenso reciproco rende la procedura più rapida e meno costosa (divorzio consensuale), ma non è un presupposto necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Il divorzio giudiziale (o contenzioso) è il percorso previsto dalla legge per le situazioni in cui i coniugi non riescono o non vogliono accordarsi. In questo caso, uno dei coniugi presenta il ricorso unilateralmente, e il Tribunale — dopo aver verificato i presupposti di legge — pronuncia la sentenza di divorzio anche senza il consenso dell'altro.
In questo articolo spieghiamo come funziona il divorzio giudiziale in Italia, quali sono i presupposti, i tempi e i costi, e come un avvocato specializzato in divorzio può guidarti nel percorso.
Il presupposto fondamentale: la separazione
Il divorzio in Italia non può essere chiesto direttamente: è necessario che i coniugi si siano prima separati, e che la separazione si sia protratta per un periodo minimo. Questo periodo — ridotto dalla legge n. 55/2015 (cosiddetta legge sul "divorzio breve") — è oggi di:
- 6 mesi dalla prima udienza di comparizione davanti al presidente del Tribunale nella separazione consensuale;
- 12 mesi dalla stessa udienza nella separazione giudiziale.
Il termine decorre non dalla data del provvedimento finale, ma dalla data della prima udienza presidenziale. Questo è un elemento fondamentale da tenere a mente: anche se la separazione non è ancora conclusa con sentenza definitiva, il termine può essere già decorso.
Fanno eccezione alcune situazioni in cui il divorzio può essere chiesto senza previa separazione (ad es. matrimonio celebrato all'estero con soggetto già condannato per certi reati, o in presenza di condanna penale dell'altro coniuge per gravi reati), ma sono casi residuali.
Come si avvia il divorzio giudiziale
Il procedimento di divorzio giudiziale segue — dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), pienamente operativa dal 28 febbraio 2023 — un rito sostanzialmente unificato con il procedimento di separazione, disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti del c.p.c.
1. Deposito del ricorso
Il coniuge che vuole divorziare (ricorrente) deposita un ricorso al Tribunale competente (quello del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, o, in mancanza, di quello del ricorrente). Il ricorso deve contenere:
- Dati anagrafici di entrambi i coniugi;
- Indicazione dei figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti);
- Esposizione dei fatti e dei motivi che giustificano il divorzio (in pratica, l'intervenuto decorso del termine dalla separazione);
- Le richieste: status di divorziato/a, assegno divorzile (se richiesto), affidamento e mantenimento dei figli, eventuale assegnazione della casa familiare.
2. Notifica al coniuge convenuto
Il ricorso viene notificato all'altro coniuge, che ha un termine (di norma 30 giorni prima dell'udienza) per depositare la propria memoria difensiva e formulare le proprie richieste. Se il coniuge convenuto non si costituisce, il procedimento prosegue in sua assenza (contumacia), e il Tribunale decide sulla base degli elementi disponibili.
3. Udienza di comparizione
All'udienza, il giudice tenta la conciliazione tra i coniugi (art. 473-bis.22 c.p.c.). Se la conciliazione non riesce — e nelle situazioni di divorzio unilaterale raramente riesce — il giudice adotta i provvedimenti provvisori necessari: assegno divorzile provvisorio, affidamento provvisorio dei figli, assegnazione provvisoria della casa familiare. Questi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.
4. Fase istruttoria
Se le parti hanno posizioni divergenti sulle questioni patrimoniali o sull'affidamento, si apre la fase istruttoria: deposito di documenti, assunzione di testimonianze, eventuale CTU (consulenza tecnica d'ufficio) per valutare le condizioni economiche dei coniugi o le capacità genitoriali. Questa fase è quella che allunga maggiormente i tempi.
5. Sentenza
Il Tribunale pronuncia la sentenza di divorzio, che:
- Scioglie il matrimonio (o cessa gli effetti civili, nel caso di matrimonio concordatario);
- Determina l'assegno divorzile, se dovuto;
- Regola l'affidamento e il mantenimento dei figli;
- Assegna o revoca l'assegnazione della casa familiare.
La sentenza è impugnabile in Corte d'Appello entro 30 giorni dalla notifica.
L'assegno divorzile: quando spetta e come si calcola
L'assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970) è uno degli aspetti più controversi del divorzio giudiziale. La Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha chiarito che l'assegno divorzile ha una funzione composita: non solo assistenziale (garantire un tenore di vita adeguato), ma anche perequativa-compensativa (riconoscere il contributo dato da un coniuge alla costruzione del patrimonio familiare e al sacrificio delle proprie aspettative professionali).
I criteri per valutare il diritto e la misura dell'assegno sono:
- Le condizioni economiche dei coniugi;
- Le ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio;
- Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi;
- Il reddito di entrambi i coniugi;
- La durata del matrimonio.
Non ha diritto all'assegno chi dispone di redditi adeguati o è economicamente autosufficiente. Il giudice valuta caso per caso.
Tabella: divorzio consensuale vs divorzio giudiziale
| Aspetto | Divorzio consensuale | Divorzio giudiziale |
|---|---|---|
| Consenso dell'altro coniuge | Necessario | Non necessario |
| Tempi medi | 3-6 mesi | 1-4 anni |
| Costi legali | Più bassi (un solo avvocato o negoziazione assistita) | Più alti (due avvocati, istruttoria, eventuale CTU) |
| Controllo sulle condizioni | Alto (le parti decidono) | Basso (decide il giudice) |
| Conflittualità | Bassa | Potenzialmente alta |
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e le novità procedurali
La riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha introdotto importanti novità nel procedimento di divorzio giudiziale:
- Rito unificato: separazione e divorzio seguono ora lo stesso iter procedurale (artt. 473-bis e ss. c.p.c.), eliminando le differenze procedurali che esistevano in precedenza.
- Obbligatoria mediazione familiare nei procedimenti con figli minori: il giudice può invitare le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.), anche se non è obbligatoria come condizione di procedibilità.
- Piano genitoriale: nei procedimenti che coinvolgono figli minori, il ricorrente deve allegare un piano genitoriale che illustri le sue proposte per la gestione dei figli (art. 473-bis.12 c.p.c.).
- Coordinatore genitoriale: il giudice può nominare un coordinatore genitoriale per aiutare i genitori in alta conflittualità a gestire le questioni relative ai figli.
Il comportamento del coniuge che non vuole divorziare
Il coniuge contrario al divorzio può adottare diverse strategie per rallentare il procedimento, pur non potendo bloccarlo definitivamente:
- Non costituirsi: il processo continua comunque (contumacia). Il giudice decide sulla base delle richieste del ricorrente e degli atti disponibili.
- Contestare le richieste patrimoniali: può opporsi all'assegno divorzile, alla ripartizione dei beni, all'affidamento dei figli. Questo trasforma il procedimento in un vero e proprio contenzioso.
- Chiedere rinvii e proroghe: può depositare istanze dilatorie che allungano i tempi del procedimento.
- Proporre impugnazione: contro la sentenza di primo grado può proporre appello, allungando ulteriormente i tempi.
Nessuna di queste strategie può impedire definitivamente il divorzio se i presupposti di legge (separazione protratta per il periodo minimo) sono soddisfatti. Il risultato è solo un allungamento dei tempi.
Tempi e costi del divorzio giudiziale
I tempi del divorzio giudiziale dipendono molto dal carico del Tribunale competente e dalla complessità del caso. In linea generale:
- Tribunali del Centro-Nord: 1-2 anni dalla presentazione del ricorso alla sentenza di primo grado;
- Tribunali del Sud: 2-4 anni;
- Con appello: si aggiungono altri 2-3 anni.
I costi comprendono: contributo unificato (circa 98 euro), onorari dell'avvocato (variabili ma mediamente 2.000-5.000 euro per un procedimento non troppo complesso), eventuali costi di CTU. Il coniuge che vince può chiedere la condanna dell'altro alle spese legali.
Per orientarti sui costi e valutare se hai diritto al gratuito patrocinio, puoi consultare un avvocato specializzato in divorzio.
Conclusioni
Il divorzio giudiziale è il percorso previsto dalla legge italiana per sciogliere il matrimonio anche senza il consenso dell'altro coniuge. Richiede più tempo e risorse rispetto al divorzio consensuale, ma garantisce comunque il diritto a tornare liberi. La presenza di un avvocato esperto non è solo raccomandata: in molti Tribunali è presupposto di ammissibilità del ricorso.
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